Art. 5 Agevolazioni concedibili 1. Alle imprese beneficiarie puo' essere concesso un contributo in conto capitale sui costi ammissibili di cui al precedente art. 4, secondo una delle seguenti opzioni: a. pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili entro il limite massimo di contributo e nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti de minimis; b. ai sensi dei Regolamenti di esenzione, con le intensita' di aiuto ivi previste a seconda della dimensione di impresa e della localizzazione dell'investimento per le singole tipologie di costi ammissibili di cui all'art. 4, nel rispetto delle condizioni previste dai medesimi regolamenti; c. le imprese che hanno gia' avviato l'investimento possono ricevere l'agevolazione ai sensi dei Regolamenti de minimis. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie.