Art. 5 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Alle imprese beneficiarie puo' essere concesso un contributo  in
conto capitale sui costi ammissibili di cui  al  precedente  art.  4,
secondo una delle seguenti opzioni: 
  a. pari al 50% dei  costi  ritenuti  ammissibili  entro  il  limite
massimo di contributo e nel rispetto delle  condizioni  previste  dai
Regolamenti de minimis; 
  b. ai sensi dei Regolamenti di  esenzione,  con  le  intensita'  di
aiuto ivi previste a seconda della  dimensione  di  impresa  e  della
localizzazione dell'investimento per le singole  tipologie  di  costi
ammissibili di cui all'art. 4, nel rispetto delle condizioni previste
dai medesimi regolamenti; 
  c.  le  imprese  che  hanno  gia'  avviato  l'investimento  possono
ricevere l'agevolazione ai sensi dei Regolamenti de minimis. 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998,
i soggetti interessati hanno diritto  alle  agevolazioni  di  cui  al
presente articolo  esclusivamente  nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie.