Art. 6 Cumulo degli aiuti 1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili con altre agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali che siano qualificate come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma primo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' con contributi pubblici concessi ai sensi dei Regolamenti de minimis, purche' il cumulo non comporti il superamento delle intensita' di aiuto piu' elevate o importi di aiuti piu' elevati applicabili in base ai Regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione. Fatto salvo il divieto di sovra compensazione su di una stessa spesa, le agevolazioni previste dal presente decreto sono altresi' cumulabili con altre provvidenze pubbliche che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.