Art. 6 
 
                         Cumulo degli aiuti 
 
  1. Le agevolazioni previste dal presente  decreto  sono  cumulabili
sugli stessi  costi  ammissibili  con  altre  agevolazioni  pubbliche
previste da  norme  comunitarie,  nazionali  e  regionali  che  siano
qualificate come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma  primo,
del trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  nonche'  con
contributi pubblici concessi ai sensi  dei  Regolamenti  de  minimis,
purche' il cumulo non comporti il  superamento  delle  intensita'  di
aiuto piu' elevate o importi di aiuti  piu'  elevati  applicabili  in
base  ai  Regolamenti  di  esenzione  o  ad  altre  decisioni   della
Commissione. 
  Fatto salvo il divieto di sovra  compensazione  su  di  una  stessa
spesa, le agevolazioni previste dal presente  decreto  sono  altresi'
cumulabili  con   altre   provvidenze   pubbliche   che   non   siano
qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art.  107,  comma  1,
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.