Art. 7 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
            e procedure per la concessione del contributo 
 
  1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art.  5,  le
imprese beneficiarie  presentano  la  domanda  al  Vice  Commissario,
redatta secondo gli  schemi  definiti  con  i  provvedimenti  di  cui
all'art. 14. Il modulo di domanda comprende una  DSAN  attestante  il
possesso dei requisiti di  cui  all'art.  3  e  l'importo  dei  costi
ammissibili a fronte dei quali e' richiesto il contributo,  salva  la
possibilita'  di  stabilire  le  unita'  produttive   o   l'esercizio
dell'attivita' d'impresa o il fondo in caso di  impresa  agricola  in
uno o piu' comuni in un  momento  successivo  alla  domanda,  secondo
quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b). 
  2. A valere sul presente  decreto,  ciascuna  impresa  beneficiaria
puo' presentare, entro i limiti di cui all'art. 5, una  sola  domanda
di agevolazione riferita a una  o  piu'  unita'  produttive  o  fondi
ubicati nei territori dei comuni. 
  3. I contributi di cui al presente decreto sono  concessi,  a  cura
del  Vice  Commissario,  sulla  base  di   procedura   valutativa   a
graduatoria, secondo quanto  stabilito  dall'art.  5,  comma  2,  del
decreto  legislativo  n.  123/1998.  In  alternativa  alla  procedura
valutativa a graduatoria, i contributi di  cui  al  presente  decreto
possono essere  concessi  sulla  base  di  procedura  valutativa  con
procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma
3, del decreto legislativo n. 123/1998. 
  4. Il mancato utilizzo degli schemi di cui al  comma  1,  l'assenza
della  documentazione  obbligatoria  a  corredo  della  domanda,   la
presentazione di progetti aventi  un  costo  complessivo  ammissibile
inferiore ad euro 20.000,00 di cui all'art. 4, nonche'  l'assenza  di
uno  dei  requisiti  per  la  partecipazione  previsti  all'art.   3,
costituiscono motivi ostativi alla concessione del contributo. 
  5. In sede di istruttoria, ove la domanda risulti priva di elementi
- documenti, dati e informazioni diverse da quelle di cui al comma  4
- il Vice Commissario richiede il completamento della  documentazione
prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete,  ovvero
dati  o   chiarimenti   necessari   ai   fini   della   verifica   di
ammissibilita'. La richiesta sospende i termini dell'istruttoria fino
alla data di ricevimento della documentazione integrativa che  dovra'
pervenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi
i  quali  il  procedimento   viene   sostenuto   sulla   base   della
documentazione in  possesso  e,  in  caso  di  carenza  grave,  viene
decretata l'esclusione della domanda. 
  6.  Le  domande  di  contributo  ammissibili  vengono  ordinate  in
graduatoria sulla base di un  punteggio  determinato  considerando  i
seguenti criteri in ordine decrescente di priorita': 
  a. danni diretti subiti per effetto degli  eventi  sismici  del  24
agosto 2016 e seguenti di  cui  al  decreto-legge  n.  189/2016  come
rilevabili dalle schede AeDES con esito E, B o C, con  priorita'  per
le imprese che abbiano  subito  l'inagibilita'  totale  dell'immobile
sede dell'attivita' produttiva; 
  b.   incremento   occupazionale   generato   per   effetto    degli
investimenti, con priorita' per le assunzioni a  tempo  indeterminato
realizzate entro i sei mesi successivi alla conclusione del programma
di investimenti; 
  c. rilevanza patrimoniale dell'investimento data dal  rapporto  tra
il  valore  degli  investimenti  in  programma  e  il  valore   degli
investimenti  netti  alla  data  dell'ultimo   bilancio   o   periodo
d'imposta. Il valore degli investimenti netti alla  data  dell'ultimo
bilancio o periodo d'imposta, intesi  quali  investimenti  in  attivi
materiali o immateriali come definiti nell'art. 2 del  reg.  (UE)  n.
651/2014, e'  rilevato  dai  dati  contabili  risultanti  dall'ultimo
bilancio presentato  dall'impresa  beneficiaria  e,  per  le  imprese
beneficiarie non tenute al deposito del bilancio, dalla dichiarazione
dei redditi e dalla eventuale ulteriore documentazione richiesta  dai
Vice Commissari con i provvedimenti di cui all'art. 14, alla data  di
presentazione della domanda di contributo o alla data dell'avvio  del
programma in caso di opzione per il regime «de minimis»; 
  d. condizione di microimpresa, piccola impresa o media impresa, con
attribuzione di punteggi in  ordine  decrescente  al  crescere  della
dimensione dell'impresa; 
  e. possesso del rating di legalita'. 
  7. I Vice  Commissari  con  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  14
definiscono valori uniformi tra le regioni per i punteggi  attribuiti
ai criteri di cui al comma 6. 
  8. Nel caso  di  opzione  da  parte  dei  Vice  Commissari  per  la
procedura valutativa a sportello di cui al comma 3, i criteri di  cui
al comma precedente sono utilizzati al fine di individuare il  valore
minimo  del  punteggio  che  determina  l'ammissione   a   contributo
dell'impresa istante. 
  9. I Vice Commissari possono costituire, per singola regione, una o
piu' riserve di fondi, di importo complessivamente non  superiore  al
50 per cento delle risorse di  competenza  di  ciascuna  regione,  in
favore delle imprese beneficiarie operanti in determinati  territori,
in particolari settori di attivita' economica o avuto  riguardo  alla
dimensione dell'impresa, nell'ambito dei settori individuati all'art.
3, comma 1, lettera d). Tali riserve sono costituite in  funzione  di
specifiche esigenze rilevate e motivate dai Vice Commissari. 
  10. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano  ravvisati  motivi
di non ammissibilita' o di esclusione delle  domande  presentate,  le
imprese  beneficiarie   ricevono   dal   Vice   Commissario   formale
comunicazione dei motivi ostativi ai  sensi  dell'art.  10-bis  della
legge n. 241/1990.