Art. 7 Modalita' di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo 1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 5, le imprese beneficiarie presentano la domanda al Vice Commissario, redatta secondo gli schemi definiti con i provvedimenti di cui all'art. 14. Il modulo di domanda comprende una DSAN attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e l'importo dei costi ammissibili a fronte dei quali e' richiesto il contributo, salva la possibilita' di stabilire le unita' produttive o l'esercizio dell'attivita' d'impresa o il fondo in caso di impresa agricola in uno o piu' comuni in un momento successivo alla domanda, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b). 2. A valere sul presente decreto, ciascuna impresa beneficiaria puo' presentare, entro i limiti di cui all'art. 5, una sola domanda di agevolazione riferita a una o piu' unita' produttive o fondi ubicati nei territori dei comuni. 3. I contributi di cui al presente decreto sono concessi, a cura del Vice Commissario, sulla base di procedura valutativa a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998. In alternativa alla procedura valutativa a graduatoria, i contributi di cui al presente decreto possono essere concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998. 4. Il mancato utilizzo degli schemi di cui al comma 1, l'assenza della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, la presentazione di progetti aventi un costo complessivo ammissibile inferiore ad euro 20.000,00 di cui all'art. 4, nonche' l'assenza di uno dei requisiti per la partecipazione previsti all'art. 3, costituiscono motivi ostativi alla concessione del contributo. 5. In sede di istruttoria, ove la domanda risulti priva di elementi - documenti, dati e informazioni diverse da quelle di cui al comma 4 - il Vice Commissario richiede il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini della verifica di ammissibilita'. La richiesta sospende i termini dell'istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa che dovra' pervenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il procedimento viene sostenuto sulla base della documentazione in possesso e, in caso di carenza grave, viene decretata l'esclusione della domanda. 6. Le domande di contributo ammissibili vengono ordinate in graduatoria sulla base di un punteggio determinato considerando i seguenti criteri in ordine decrescente di priorita': a. danni diretti subiti per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti di cui al decreto-legge n. 189/2016 come rilevabili dalle schede AeDES con esito E, B o C, con priorita' per le imprese che abbiano subito l'inagibilita' totale dell'immobile sede dell'attivita' produttiva; b. incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti, con priorita' per le assunzioni a tempo indeterminato realizzate entro i sei mesi successivi alla conclusione del programma di investimenti; c. rilevanza patrimoniale dell'investimento data dal rapporto tra il valore degli investimenti in programma e il valore degli investimenti netti alla data dell'ultimo bilancio o periodo d'imposta. Il valore degli investimenti netti alla data dell'ultimo bilancio o periodo d'imposta, intesi quali investimenti in attivi materiali o immateriali come definiti nell'art. 2 del reg. (UE) n. 651/2014, e' rilevato dai dati contabili risultanti dall'ultimo bilancio presentato dall'impresa beneficiaria e, per le imprese beneficiarie non tenute al deposito del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dalla eventuale ulteriore documentazione richiesta dai Vice Commissari con i provvedimenti di cui all'art. 14, alla data di presentazione della domanda di contributo o alla data dell'avvio del programma in caso di opzione per il regime «de minimis»; d. condizione di microimpresa, piccola impresa o media impresa, con attribuzione di punteggi in ordine decrescente al crescere della dimensione dell'impresa; e. possesso del rating di legalita'. 7. I Vice Commissari con i provvedimenti di cui all'art. 14 definiscono valori uniformi tra le regioni per i punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 6. 8. Nel caso di opzione da parte dei Vice Commissari per la procedura valutativa a sportello di cui al comma 3, i criteri di cui al comma precedente sono utilizzati al fine di individuare il valore minimo del punteggio che determina l'ammissione a contributo dell'impresa istante. 9. I Vice Commissari possono costituire, per singola regione, una o piu' riserve di fondi, di importo complessivamente non superiore al 50 per cento delle risorse di competenza di ciascuna regione, in favore delle imprese beneficiarie operanti in determinati territori, in particolari settori di attivita' economica o avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, nell'ambito dei settori individuati all'art. 3, comma 1, lettera d). Tali riserve sono costituite in funzione di specifiche esigenze rilevate e motivate dai Vice Commissari. 10. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilita' o di esclusione delle domande presentate, le imprese beneficiarie ricevono dal Vice Commissario formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.