Art. 9 
 
                       Tempi di realizzazione 
 
  1. Il progetto deve essere realizzato, in  conformita'  con  quanto
previsto nella  scheda  tecnica  progettuale,  entro  il  termine  di
diciotto mesi dalla data di pubblicazione della  graduatoria,  ovvero
dalla data di adozione del  provvedimento  regionale  di  concessione
dell'agevolazione, in caso di procedura valutativa a sportello. 
  2. Ove adeguatamente  motivato  da  imprevisti  sopraggiunti  nella
realizzazione del progetto, puo' essere concessa una proroga  di  non
oltre tre mesi. 
  3. I Vice  Commissari  con  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  14
definiscono i contenuti della scheda tecnica progettuale  di  cui  al
comma 1.