Art. 9 Tempi di realizzazione 1. Il progetto deve essere realizzato, in conformita' con quanto previsto nella scheda tecnica progettuale, entro il termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, ovvero dalla data di adozione del provvedimento regionale di concessione dell'agevolazione, in caso di procedura valutativa a sportello. 2. Ove adeguatamente motivato da imprevisti sopraggiunti nella realizzazione del progetto, puo' essere concessa una proroga di non oltre tre mesi. 3. I Vice Commissari con i provvedimenti di cui all'art. 14 definiscono i contenuti della scheda tecnica progettuale di cui al comma 1.