Art. 5 
 
                    Misura del credito d'imposta 
                      e modalita' di fruizione 
 
  1. Il credito d'imposta spetta in misura pari al 40 per cento delle
spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta agevolabile  e  nel
limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. 
  2. Per le sole imprese non soggette a revisione legale  dei  conti,
le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione  della
documentazione  contabile  previsto  dal  successivo  art.   6   sono
riconosciute in aumento del credito d'imposta,  per  un  importo  non
superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro;
fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro. 
  3.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena  il  rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  L'ammontare  del
credito d'imposta utilizzato in compensazione non  deve  eccedere  il
limite massimo di cui al comma 1, pena lo scarto del modello F24. Non
si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma  53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e quelli di cui all'art.  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388. 
  4. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e'  ammesso  a
partire dal periodo d'imposta successivo  a  quello  di  sostenimento
delle spese ammissibili,  subordinatamente  all'avvenuto  adempimento
degli obblighi di certificazione previsti dal successivo art.  6.  Ai
soli effetti dell'individuazione  del  momento  di  decorrenza  della
utilizzabilita' in compensazione  del  credito  d'imposta,  le  spese
relative all'obbligo di certificazione contabile indicate al comma  2
si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile. 
  5. Per le imprese che rientrano tra i soggetti che  hanno  ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto  bloccato
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea, l'utilizzazione  in  compensazione  del  credito
d'imposta  e'  altresi'  sospesa   fino   alla   data   dell'avvenuta
restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.