Art. 7 Controlli 1. Nell'ambito delle ordinarie attivita' di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione e della documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio, al rispetto dei vincoli comunitari alla conformita' delle attivita' di formazione svolte rispetto a quelle considerate ammissibili dalla disciplina, all'effettivita' delle spese sostenute, allo loro congruita' e ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio. 2. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dell'inammissibilita' delle spese sulla base delle quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. 3. Qualora, nell'ambito delle attivita' di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilita' di specifiche attivita' di formazione o di altri elementi, l'Agenzia delle entrate puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di esprimere il proprio parere.