IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 220, che prevede l'erogazione di un contributo a titolo di sgravio contributivo delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e per un periodo massimo di 36 mesi, a favore delle cooperative sociali che assumono con contratti di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, le donne vittime di violenza di genere, sulla base di certificazione rilasciata dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante «Disciplina delle cooperative sociali» Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» che prevede le azioni per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali dei centri antiviolenza, dellE case-rifugio e dei servizi di assistenza alle vittime; Acquisito il concerto del Ministero dell'interno con nota prot. 4469 del 27 aprile 2018; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. In attuazione dell'art. 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 che assumono, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto-legge, n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013 e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. 2. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.