Art. 2 Modalita' operative 1. L'agevolazione di cui all'art. 1 e' concessa nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. 2. Al fine dell'ammissione al beneficio, in relazione ad ogni assunzione operata sulla base delle agevolazioni previste dal presente decreto, le cooperative sociali devono produrre la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto - legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013. 3. Le agevolazioni contributive di cui al presente decreto sono riconosciute dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei limiti delle risorse di cui al comma 1. 4. Il rimborso all'Inps degli oneri derivanti dall'esonero contributivo di cui all'art. 1 e' effettuato sulla base di apposita rendicontazione. 5. L'Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente articolo fornendo i relativi elementi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 2018 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'interno Minniti Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1970