Art. 2 Delega di funzioni in materia di riforme istituzionali e di democrazia diretta 1. Il Ministro e' delegato a esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di vigilanza, di verifica e di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alle riforme istituzionali, anche costituzionali, e alle riforme elettorali. 2. Il Ministro esercita le funzioni di cui al comma 1 con particolare riguardo: a) all'ampliamento e al potenziamento degli istituti di democrazia diretta e partecipativi, anche con riferimento agli enti territoriali tenendo conto degli ambiti dell'autonomia dei singoli enti costituzionalmente riconosciuti; b) allo sviluppo e al coordinamento, in raccordo con i ministri competenti, dell'attivita' di consultazione pubblica su tematiche di rilevante interesse pubblico e sociale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici; c) all'individuazione di misure volte a favorire una maggiore partecipazione dei cittadini all'attivita' delle istituzioni, anche a livello locale tenendo conto dell'autonomia dei singoli enti costituzionalmente riconosciuti; d) allo studio e al confronto sulle questioni istituzionali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le istituzioni e i partiti e i movimenti politici, nonche' con le istituzioni e gli organismi internazionali e sovranazionali competenti; e) al rafforzamento e alla corretta applicazione degli istituti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione, dalle leggi vigenti nonche' dai trattati internazionali ratificati dalla Repubblica italiana. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le riforme istituzionali.