Art. 2 
 
       Delega di funzioni in materia di riforme istituzionali 
                       e di democrazia diretta 
 
  1.  Il  Ministro  e'  delegato  a   esercitare   le   funzioni   di
coordinamento,  di  indirizzo,  di  vigilanza,  di  verifica   e   di
promozione  di  iniziative,  anche  normative,  nonche'  ogni   altra
funzione  attribuita  al  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri
relativamente alle riforme  istituzionali,  anche  costituzionali,  e
alle riforme elettorali. 
  2. Il  Ministro  esercita  le  funzioni  di  cui  al  comma  1  con
particolare riguardo: 
    a)  all'ampliamento  e  al  potenziamento   degli   istituti   di
democrazia diretta e partecipativi, anche con riferimento  agli  enti
territoriali tenendo conto degli ambiti  dell'autonomia  dei  singoli
enti costituzionalmente riconosciuti; 
    b) allo sviluppo e al coordinamento, in raccordo con  i  ministri
competenti, dell'attivita' di consultazione pubblica su tematiche  di
rilevante interesse pubblico e sociale, anche  attraverso  l'utilizzo
di strumenti telematici; 
    c) all'individuazione di misure volte  a  favorire  una  maggiore
partecipazione dei cittadini all'attivita' delle istituzioni, anche a
livello  locale  tenendo  conto  dell'autonomia  dei   singoli   enti
costituzionalmente riconosciuti; 
    d) allo studio e al confronto sulle questioni  istituzionali,  di
natura sostanziale e procedimentale, curando a tal  fine  i  rapporti
con le istituzioni e i partiti e i movimenti politici, nonche' con le
istituzioni  e  gli   organismi   internazionali   e   sovranazionali
competenti; 
    e) al rafforzamento e alla corretta applicazione  degli  istituti
di  democrazia  diretta  previsti  dalla  Costituzione,  dalle  leggi
vigenti  nonche'  dai  trattati   internazionali   ratificati   dalla
Repubblica italiana. 
  3. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  il  Ministro  si
avvale del Dipartimento per le riforme istituzionali.