IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  31  maggio  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2018, con il
quale l'on. sen. avv. Giulia Bongiorno  e'  stata  nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il proprio decreto 1° giugno 2018, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018, con il quale al predetto Ministro
senza portafoglio  e  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e,  in
particolare,  l'art.  14  relativo  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  13  giugno  2018,
con  il  quale  l'on.  dott.  Mattia  Fantinati  e'  stato   nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Ritenuto  opportuno  delegare   al   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, on. sen. avv. Giulia Bongiorno, le funzioni  di  cui
al presente decreto; 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 14 giugno 2018, il  Ministro  senza  portafoglio
per la pubblica amministrazione, on. sen. avv. Giulia  Bongiorno  (di
seguito denominato «Ministro»), e' delegato ad esercitare le funzioni
di coordinamento, di indirizzo, di promozione  di  iniziative,  anche
normative,  amministrative  e  di  codificazione,  di   vigilanza   e
verifica,  nonche'  ogni  altra  funzione  attribuita  dalle  vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di: 
  a) lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche  amministrazioni
e sistemi di gestione orientati ai risultati; 
  b) digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; 
  c) semplificazione normativa e  amministrativa,  nell'ambito  degli
specifici  indirizzi  impartiti  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
  2. Le funzioni in materia di lavoro pubblico e  di  organizzazione,
gestione e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni,  di  cui
al comma 1, lettere a) e  b)  si  esplicano  in  tutte  le  attivita'
riguardanti i seguenti ambiti: 
    a)  l'organizzazione,  il  riordino  e  il  funzionamento   delle
pubbliche  amministrazioni,  anche  con   riferimento   a   eventuali
iniziative normative di  razionalizzazione  degli  enti,  nonche'  il
coordinamento delle attivita' inerenti all'attuazione degli artt. 5 e
118, primo e secondo comma, della Costituzione, della legge 15  marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, del decreto  legislativo  31
marzo  1998,  n.  112,  e  successive  modificazioni,   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
    b) le iniziative di riordino  e  razionalizzazione  di  organi  e
procedure; 
    c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia,  l'efficienza
e l'economicita'  delle  pubbliche  amministrazioni,  la  trasparenza
dell'azione amministrativa,  anche  in  relazione  alle  disposizioni
della legge 6 novembre 2012, n. 190, e  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n.  33,  e  successive  modificazioni,  la  qualita'  dei
servizi pubblici, la partecipazione dei cittadini e dei portatori  di
interesse nella progettazione, attuazione e valutazione dei servizi e
delle politiche pubbliche, la misurazione e la riduzione degli  oneri
amministrativi per le imprese e i cittadini; 
    d) le iniziative e  le  misure  di  carattere  generale  volte  a
garantire la piena ed  effettiva  applicazione  ed  attuazione  delle
leggi nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese  quelle  inerenti
alle sedi di lavoro,  ai  servizi  sociali  e  alle  strutture  delle
pubbliche amministrazioni; 
    e) le attivita'  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
valutazione del  personale,  anche  di  qualifica  dirigenziale,  con
riferimento all'efficienza organizzativa e all'adozione di sistemi di
valutazione della produttivita' e del merito,  anche  ai  fini  della
responsabilita' disciplinare e dirigenziale, nonche' le attivita'  di
indirizzo sulle direttive generali per l'attivita'  amministrativa  e
per la gestione, di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
    f) le attivita' di indirizzo, coordinamento e  programmazione  in
materia di formazione, di aggiornamento professionale e  di  sviluppo
del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la
gestione delle risorse nazionali ed  europee  assegnate  e  destinate
alla formazione, le iniziative per  l'attivazione  di  servizi  nelle
pubbliche  amministrazioni,  le   iniziative   per   incentivare   la
mobilita', il lavoro a tempo parziale  e  quello  a  distanza  e,  in
generale, l'uso  efficace  del  lavoro  flessibile  e  le  misure  di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici; 
    g) l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  lavoro  pubblico  e   organizzazione   delle   pubbliche
amministrazioni con particolare riferimento alla legge 29 marzo 1983,
n. 93, e successive modificazioni; al decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni; al decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni,  ad  eccezione  delle
competenze in materia di contrattazione collettiva nei confronti  del
personale della Presidenza del Consiglio  dei  ministri;  al  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni; alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e alle  altre
leggi di soppressione e riordino di enti ed organismi pubblici;  alla
legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni, in relazione
agli aspetti di formazione del personale; al decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, con particolare riferimento agli aspetti di  efficienza
e razionalizzazione delle pubbliche  amministrazioni;  alla  legge  7
agosto 2015, n. 124, e ai relativi decreti legislativi; alla legge 12
giugno 1990, n. 146, e  successive  modificazioni,  limitatamente  ai
dipendenti  delle   amministrazioni   pubbliche   dei   comparti   di
contrattazione collettiva e delle  autonome  aree  di  contrattazione
della dirigenza, di cui al contratto collettivo nazionale quadro  del
13 luglio 2016, della carriera prefettizia e di  quella  diplomatica,
al corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai professori e  ricercatori
universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'
nelle materie contemplate dalla  legge  4  giugno  1985,  n.  281,  e
successive modificazioni, e dalla legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  e
successive   modificazioni,   e   al   personale   delle    autorita'
amministrative indipendenti; 
    h) le funzioni del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
riferimento alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, al  FormezPA,
all'Agenzia  per  la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni, all'Istituto nazionale di statistica  e  all'Agenzia
per l'Italia digitale; 
    i) le attivita' di confronto e rappresentanza internazionali  sui
temi oggetto della presente delega, ivi compresa la cura dei rapporti
con l'Unione europea, l'OCSE e le  altre  istituzioni  internazionali
che svolgono attivita' riguardanti le pubbliche amministrazioni; 
    l) il conferimento degli incarichi di direzione degli  uffici  di
livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,  nei  Ministeri  e  nel  Dipartimento  della  funzione
pubblica; il coordinamento in materia di valutazione e garanzia della
dirigenza; 
    m) le attivita' residuali della  segreteria  dei  ruoli  unici  e
l'attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, e  della  legge  15
luglio 2002, n. 145, e successive modificazioni; 
    n)   la   rivisitazione   del   regime   delle    responsabilita'
amministrative e contabili dei pubblici  dipendenti  in  ragione  del
mutato quadro normativo in materia di pubblico impiego; 
    o) il coordinamento, negli  ambiti  di  competenza  del  presente
decreto, dell'attuazione  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137,  e
successive modificazioni; 
    p) la razionalizzazione  degli  apparati  centrali  e  periferici
della pubblica amministrazione anche in rapporto ai nuovi modelli  di
decentramento amministrativo; 
    q) la governance funzionale dell'intervento dei soggetti pubblici
o a prevalente partecipazione pubblica nei servizi resi ai cittadini,
anche al fine di assicurare livelli essenziali delle prestazioni; 
    r) la definizione  di  programmi  generali  e  unitari  dell'alta
formazione  per  i  dirigenti  pubblici,  nonche'  dell'aggiornamento
professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici; 
    s) la definizione e  l'attuazione  di  politiche  di  innovazione
organizzativa e  gestionale  delle  pubbliche  amministrazioni  anche
mediante  l'individuazione  di  nuovi  modelli  organizzativi  e   di
funzionamento dei Ministeri e degli enti pubblici con  i  conseguenti
riflessi sugli assetti del personale e sui  processi  di  assunzione,
reclutamento e mobilita'; 
    t) la promozione e il coordinamento  dell'adeguamento,  da  parte
delle amministrazioni e degli enti pubblici, alla  normativa  vigente
relativa all'organizzazione e  alle  procedure  in  ragione  dell'uso
delle  tecnologie  dell'informazione  e  della   comunicazione,   con
particolare riferimento al Codice  dell'amministrazione  digitale  di
cui al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  63  del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179; 
    u) il coordinamento giuridico e ordinamentale sulle  disposizioni
relative  alle  materie  rientranti  nella  presente  delega  che  si
applicano alle amministrazioni inserite nell'elenco di  cui  all'art.
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  3. Le funzioni in materia di semplificazione, di cui  al  comma  1,
lettera c) si esplicano in tutte le attivita' riguardanti i  seguenti
ambiti: 
    a)  la  promozione  e  il  coordinamento   delle   attivita'   di
semplificazione amministrativa e normativa finalizzate  a  migliorare
la qualita' della regolazione, ridurre i costi  burocratici  gravanti
su cittadini e imprese  e  accrescere  la  competitivita'  attraverso
interventi normativi, amministrativi,  organizzativi  e  tecnologici,
nonche' dell'attuazione dei principi adottati a  livello  dell'Unione
europea e dell'OCSE in materia di qualita' della regolazione; 
    b)  il   coordinamento   dell'attuazione   delle   attivita'   di
misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, delle  iniziative
di riduzione degli oneri per le piccole e medie  imprese  secondo  il
principio di proporzionalita', nonche' l'attuazione  delle  attivita'
previste  dalla  legge  11  novembre  2011,  n.  180,  e   successive
modificazioni,  in  materia   di   valutazione,   trasparenza   degli
adempimenti e compensazione degli oneri; 
    c) il coordinamento delle iniziative finalizzate alla riduzione e
alla  certezza  dei   termini   di   conclusione   dei   procedimenti
amministrativi; 
    d)  il  coordinamento  e  la  promozione   delle   attivita'   di
monitoraggio  dell'attuazione  e  dell'impatto  degli  interventi  di
semplificazione, nonche', in raccordo con il Ministro delegato per la
democrazia diretta e con gli altri Ministri competenti in materia  di
procedure di consultazione pubblica  secondo  le  norme  vigenti,  il
coordinamento delle attivita' di consultazione  da  realizzare  anche
attraverso strumenti telematici, delle  categorie  produttive,  delle
associazioni di consumatori, dei cittadini e delle imprese. 
  4.  Il  Ministro  opera  in  costante  raccordo  con  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  per  quanto  riguarda  gli  effetti
finanziari dell'organizzazione e della spesa di personale sui sistemi
di gestione dei Ministeri. 
  5. Il Ministro e' inoltre delegato: 
    a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio  dei
ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro  e  altri
organismi di studio  tecnico-amministrativi  e  consultivi,  operanti
nelle materie di cui al comma  1,  lettere  a)  e  b),  presso  altre
amministrazioni e istituzioni nazionali e internazionali; 
    b) a costituire commissioni di studio e consulenza  e  gruppi  di
lavoro nelle materie oggetto del presente decreto; 
    c) a provvedere, nelle predette materie, a intese e  concerti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri necessari per le
iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; 
    d) a  svolgere  le  funzioni  di  cui  all'art.  14  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  successive  modificazioni,  fermo
quanta previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto  2016,
n. 179.