Art. 2 
 
                         Criteri di riparto 
 
  1.  In  attuazione  dell'art.  5,  comma   2,   lettera   d),   del
decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 15  ottobre  2013,  n.  119,  il  presente
decreto provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari  opportunita'  stanziate  per  l'anno
2017, in base ai criteri indicati ai commi 4,  5  e  6  del  presente
articolo. 
  2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro
12.714.553, sono ripartite tra Regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri: 
    a)  il  33  per  cento  dell'importo  complessivo,  pari  a  euro
4.195.802 e' destinato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e
di nuove case-rifugio, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lettera d),
del citato decreto-legge, n. 93 del 2013; 
    b) la rimanente somma, pari ad euro 8.518.751, e' suddivisa nella
misura del 10 per cento (pari a euro 851.875), per  il  finanziamento
aggiuntivo degli interventi regionali gia' operativi volti ad attuare
azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di  violenza  e
ai loro figli, nonche', sulla base  della  programmazione  regionale,
nella misura del 45  per  cento  (pari  ad  euro  3.833.438)  per  il
finanziamento  dei  centri  antiviolenza  pubblici  e  privati   gia'
esistenti in ogni Regione e nella misura del 45 per  cento  (pari  ad
euro 3.833.438) per il finanziamento delle case-rifugio  pubbliche  e
private gia' esistenti in ogni Regione, di cui all'art. 5-bis,  comma
2, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 93 del 2013. 
  3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,  lettera
a), pari ad euro. 4.195.802, tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di  riparto  del
Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali  previsti  nel  decreto
interministeriale 21 febbraio 2014, citata in  premessa,  secondo  la
tabella «1» allegata al presente decreto; 
  4. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,  lettera
b), pari ad euro 851.875, tra le Regioni e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, quanto  al  10  per  cento  relativo  ai  citati
interventi regionali gia' operativi, si basa sui criteri  percentuali
di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti  nel
decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo  la  tabella  «2»
allegata al presente decreto; 
  5. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,  lettera
b), pari ad euro 7.666.876, tra le Regioni e le Province autonome  di
Trento e di Bolzano, quanto al  45  per  cento  destinato  ai  centri
antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle  case-rifugio
esistenti, e' basato sui dati ISTAT del  1°  gennaio  2017,  riferiti
alla popolazione residente nelle Regioni e  nelle  Province  Autonome
nonche' sui dati forniti al Dipartimento per le pari opportunita', in
data 6 ottobre 2017 prot. DPO  n.  8380,  dal  coordinamento  tecnico
della VIII Commissione «politiche  sociali»  della  Conferenza  delle
Regioni e delle Province autonome,  relativi  al  numero  dei  centri
antiviolenza e delle case-rifugio esistenti  nelle  Regioni  e  nelle
Province autonome,  secondo  la  tabella  «2»  allegata  al  presente
decreto. 
  6. La quota  di  risorse  ripartita  sulla  base  dei  criteri  del
presente decreto alle Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  pari
rispettivamente  pari  a  euro  144.094,95  ed  euro  147.566,84   e'
acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.  2,  comma  109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la  predetta  quota
e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X,  capitolo
2368, art. 6.