Art. 3 
 
                Attivita' delle Regioni e del Governo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, del citato decreto-legge,  n.
93 del 2013, le Regioni, utilizzando  il  format  all'uopo  dedicato,
presentano, entro il 31 marzo 2018, una relazione al Dipartimento per
le pari opportunita',  concernente  lo  stato  di  avanzamento  delle
iniziative adottate nelle annualita' 2017 per contrastare la violenza
contro le donne, a valere sulle risorse  finanziarie  gia'  ripartite
con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  25
novembre 2016. 
  2. Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  trasferisce  alle
Regioni le  risorse,  secondo  gli  importi  indicati  nelle  tabelle
allegate al presente decreto, a seguito  di  specifica  richiesta  da
inoltrare  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   all'indirizzo
progettiviolenza@pec.governo.it. Alla  richiesta,  da  inviare  entro
novanta  giorni  dalla  data  della  comunicazione,  da   parte   del
Dipartimento per le  pari  opportunita',  della  data  di  decorrenza
dell'efficacia  del  presente   decreto,   dovra'   essere   allegata
un'apposita scheda programmatica, che  dovra'  recare,  per  ciascuno
degli interventi di cui alla lettere a) e b) dell'art. 2, comma 2: 
    a) l'indicazione di obiettivi definiti; 
    b) l'indicazione delle attivita' da realizzare  per  l'attuazione
degli interventi e la predisposizione di un  apposito  cronoprogramma
che indichi le tempistiche e le modalita'; 
    c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma. 
  3. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da  parte
del Dipartimento per le pari opportunita', della scheda programmatica
di cui al comma 2,  le  Regioni  trasmettono  in  copia  al  medesimo
Dipartimento, appena  adottati,  i  provvedimenti  di  programmazione
delle risorse finanziate. 
  4. I trasferimenti delle risorse saranno erogati  alle  Regioni  in
un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla  presa  d'atto,
da parte del Dipartimento per le pari opportunita',  del  ricevimento
della scheda programmatica di cui al comma 2. 
  5. Nella  definizione  della  programmazione  degli  interventi  e'
assicurata,   da    parte    delle    Regioni,    la    consultazione
dell'associazionismo di riferimento e degli altri attori  pubblici  e
privati rilevanti. 
  6. Con cadenza semestrale, dalla data dell'effettiva disponibilita'
delle risorse ripartite, le Regioni trasmettono al  Dipartimento  per
le  pari  opportunita'   un'apposita   relazione   di   monitoraggio,
utilizzando il  format  all'uopo  dedicato  e  gia'  validato.  Nella
relazione  devono  essere  fornite  informazioni   sugli   interventi
finanziati con le risorse di cui al presente decreto, nonche' i  dati
aggiornati sul numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi,
e delle case-rifugio, con il numero delle donne accolte, sole  o  con
la prole. 
  7. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza,
nonche' per consentire il monitoraggio e la verifica delle attivita',
anche sotto il profilo  della  tempistica,  entro  centoventi  giorni
dalla data effettiva di disponibilita' delle  risorse  ripartite,  le
Regioni trasmettono  al  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  i
provvedimenti regionali di  programmazione,  anche  temporale,  degli
interventi di cui all'art. 2, comma 3. 
  8. Gli atti di cui ai commi 2  e  3,  nonche'  tutti  gli  atti  di
attuazione degli interventi, con indicazione  dei  beneficiari  delle
risorse e della procedura di assegnazione  seguita,  sono  pubblicati
tempestivamente   sui   siti   internet   delle   Regioni,    dandone
comunicazione al Dipartimento per le pari opportunita'. 
  9. Nella programmazione degli interventi di cui all'art.  2,  comma
2,  lettera  a),  le  Regioni  considerano  l'adozione  di  opportune
modalita' volte alla  sostenibilita'  finanziaria  ed  operativa  dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle  loro  articolazioni
secondo le specifiche esigenze territoriali, anche tramite l'utilizzo
integrato  delle  risorse  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 novembre 2016 (Tabella 1) con quelle di cui
al presente decreto (Tabella 1). 
  10. Le Regioni e lo Stato adottano tutte  le  opportune  iniziative
affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e  dalle
case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa
del  27  novembre  2014,  siano  erogati  a  favore   delle   persone
interessate senza limitazioni  dovute  alla  residenza,  domicilio  o
dimora in uno specifico territorio regionale. 
  11. Nel caso in cui la gestione  degli  interventi  dall'  art.  2,
comma 2, lettere a) e b), sia affidata o  delegata  ai  Comuni,  alle
Citta' metropolitane, alle Province, agli Enti gestori  degli  ambiti
sociali territoriali o ad altri Enti pubblici, deve essere assicurato
il rispetto degli adempimenti e delle priorita' previste dal presente
decreto da parte di tali Enti. 
  12. Le Regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una
struttura referente unica per tutte le  comunicazioni  relative  agli
interventi previsti dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e connessi
adempimenti. 
  13. Il mancato utilizzo  delle  risorse  da  parte  delle  Regioni,
secondo  le  modalita'  del  presente  decreto,   entro   l'esercizio
finanziario 2019, comporta la revoca dei finanziamenti, e gli importi
corrispondenti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato  per
la successiva riassegnazione al Fondo per le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore a far data dalla registrazione
della Corte dei conti. 
    Roma, 1° dicembre 2017 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                 La Sottosegretaria di Stato          
                                          Boschi                      

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2018 
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