Art. 4 
 
 
          Criteri di ripartizione negli appalti per lavori 
 
  1. Nel caso di appalti per «lavori»,  come  definiti  dall'art.  3,
comma 1, lettera nn) del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
come modificato dal decreto legislativo 19 aprile  2017,  n.  56,  le
risorse finanziarie per la costituzione del Fondo,  sono  determinate
in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, nella seguente
misura: 
 
   ===============================================================
   |         Importo dei lavori          |     Percentuale %     |
   +=====================================+=======================+
   |         fino a € 2.000.000          |         2.00%         |
   +-------------------------------------+-----------------------+
   |        2.000.000 ÷ 5.548.000        |         1.80%         |
   +-------------------------------------+-----------------------+
   |       5.548.000 ÷ 20.000.000        |         1.50%         |
   +-------------------------------------+-----------------------+
   |            > 20.000.000             |         1.00%         |
   +-------------------------------------+-----------------------+
 
  2.  L'ottanta  per  cento  delle  risorse  finanziarie  del  Fondo,
costituito ai sensi del comma precedente, e' ripartito, per attivita'
e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella A: 
 
                              Tabella A 
 
       +---------------------------------------+-------------+
       |a) Incaricato della Programmazione     |             |
       |della spesa                            |    2,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
       |b) Incaricato della verifica preventiva|             |
       |e monitoraggio dei progetti            |    3,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
       |c) Incaricato della predisposizione,   |             |
       |svolgimento e controllo delle procedure|             |
       |di gara                                |    5,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
       |d) Responsabile del procedimento (RUP) |   22,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
       |e) Collaboratori del RUP (personale    |             |
       |amministrativo e tecnico di staff)     |    7,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
       |f) Direttore dei lavori                |   27,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
       |g) Ufficio direzione dei lavori        |             |
       |(direttore operativo-ispettori di      |             |
       |cantiere)                              |    6,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
       |h) Coordinatore sicurezza              |    8,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
       |i) Collaudo tecnico amministrativo     |   10,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
       |j) Collaudo statico                    |   10,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
 
  3. L'attivita' di collaudo sull'esecuzione dei  contratti  pubblici
di lavori puo' essere affidata ad una  commissione  composta  da  non
piu' di tre componenti, con qualificazione rapportata alla  tipologia
e caratteristica del contratto, in possesso  dei  requisiti  previsti
dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio,
anche non di ruolo, indicato al precedente art. 1, comma 2. Nel  caso
di lavori di particolare complessita', fermo restando  il  limite  di
spesa sopra indicato, la commissione di collaudo puo' essere composta
da cinque componenti. Nel caso  di  collaudo  tecnico  amministrativo
affidato ad una commissione, l'incentivo previsto viene ripartito  in
parti uguali tra  tutti  i  componenti.  Per  i  lavori  comprendenti
strutture, al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo
o al presidente della commissione di collaudo, ai sensi del  comma  8
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207,
e' affidato anche il collaudo statico, purche' lo stesso  possegga  i
requisiti specifici previsti dalla legge.