Art. 4 Criteri di ripartizione negli appalti per lavori 1. Nel caso di appalti per «lavori», come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera nn) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, nella seguente misura: =============================================================== | Importo dei lavori | Percentuale % | +=====================================+=======================+ | fino a € 2.000.000 | 2.00% | +-------------------------------------+-----------------------+ | 2.000.000 ÷ 5.548.000 | 1.80% | +-------------------------------------+-----------------------+ | 5.548.000 ÷ 20.000.000 | 1.50% | +-------------------------------------+-----------------------+ | > 20.000.000 | 1.00% | +-------------------------------------+-----------------------+ 2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del Fondo, costituito ai sensi del comma precedente, e' ripartito, per attivita' e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella A: Tabella A +---------------------------------------+-------------+ |a) Incaricato della Programmazione | | |della spesa | 2,00% | +---------------------------------------+-------------+ |b) Incaricato della verifica preventiva| | |e monitoraggio dei progetti | 3,00% | +---------------------------------------+-------------+ |c) Incaricato della predisposizione, | | |svolgimento e controllo delle procedure| | |di gara | 5,00% | +---------------------------------------+-------------+ |d) Responsabile del procedimento (RUP) | 22,00% | +---------------------------------------+-------------+ |e) Collaboratori del RUP (personale | | |amministrativo e tecnico di staff) | 7,00% | +---------------------------------------+-------------+ |f) Direttore dei lavori | 27,00% | +---------------------------------------+-------------+ |g) Ufficio direzione dei lavori | | |(direttore operativo-ispettori di | | |cantiere) | 6,00% | +---------------------------------------+-------------+ |h) Coordinatore sicurezza | 8,00% | +---------------------------------------+-------------+ |i) Collaudo tecnico amministrativo | 10,00% | +---------------------------------------+-------------+ |j) Collaudo statico | 10,00% | +---------------------------------------+-------------+ 3. L'attivita' di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di lavori puo' essere affidata ad una commissione composta da non piu' di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche non di ruolo, indicato al precedente art. 1, comma 2. Nel caso di lavori di particolare complessita', fermo restando il limite di spesa sopra indicato, la commissione di collaudo puo' essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato ad una commissione, l'incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o al presidente della commissione di collaudo, ai sensi del comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' affidato anche il collaudo statico, purche' lo stesso possegga i requisiti specifici previsti dalla legge.