Art. 6 Diniego o riduzione dell'incentivo 1. Nell'ipotesi di ingiustificato ritardo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza, imputabile al personale incaricato, l'importo da corrispondere quale incentivo puo' essere ridotto con provvedimento motivato del medesimo dirigente che ha assegnato la funzione tecnica. In tal caso ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi sara' applicata una penale settimanale dell'uno per cento sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del trenta per cento dell'incentivo previsto. Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo imputabile al dipendente determini una riduzione dell'incentivo superiore al trenta per cento dell'incentivo, il dirigente dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del diritto all'incentivo. 2. Qualora la realizzazione dei lavori, servizio e/o forniture, successivamente alla fase di scelta del contraente si arresti per cause non imputabili dal personale incaricato, il compenso incentivante verra' corrisposto proporzionalmente alle attivita' effettivamente espletate ed attestate dal responsabile del procedimento.