Art. 6 
 
 
                 Diniego o riduzione dell'incentivo 
 
  1. Nell'ipotesi di ingiustificato ritardo  nell'espletamento  delle
funzioni e dei compiti di cui all'art. 2,  comma  1,  della  presente
ordinanza,  imputabile  al   personale   incaricato,   l'importo   da
corrispondere quale incentivo puo' essere ridotto  con  provvedimento
motivato del medesimo dirigente che ha assegnato la funzione tecnica.
In tal caso ai singoli soggetti incaricati ed  ai  collaboratori  dei
medesimi sara' applicata una penale settimanale  dell'uno  per  cento
sull'importo  complessivo  spettante  quale  incentivo,   fino   alla
concorrenza massima del trenta per cento dell'incentivo previsto. Nel
caso  in  cui  l'ingiustificato  ritardo  imputabile  al   dipendente
determini una riduzione dell'incentivo superiore al trenta per  cento
dell'incentivo, il dirigente dispone con  provvedimento  motivato  la
revoca   dell'incarico,   con   conseguente   perdita   del   diritto
all'incentivo. 
  2. Qualora la realizzazione dei  lavori,  servizio  e/o  forniture,
successivamente alla fase di scelta del  contraente  si  arresti  per
cause  non  imputabili  dal   personale   incaricato,   il   compenso
incentivante  verra'  corrisposto  proporzionalmente  alle  attivita'
effettivamente  espletate   ed   attestate   dal   responsabile   del
procedimento.