Art. 9 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Gli oneri derivanti dalla presente ordinanza fanno  carico  agli
stanziamenti previsti per i singoli appalti di  lavori,  servizi  e/o
forniture finanziati con le risorse del  Fondo  di  cui  all'art.  4,
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.