Art. 2 
 
  I medicinali di cui all'art. 1 non possono essere piu' venduti e  i
titolari di AIC sono tenuti a ritirare le confezioni in commercio. 
  Il  presente   decreto   acquista   efficacia   il   giorno   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 luglio 2018 
 
                                      Il direttore generale: Borrello