IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli da 10 a 13; Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, concernente la nomina dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale l'on. Raffaele Volpi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa; Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato on. Raffaele Volpi; Decreta: Art. 1 1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. Raffaele Volpi e' delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonche' per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare. 2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. Raffaele Volpi e', inoltre, delegato, sentiti gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente: a) a rappresentare il Ministro nelle cerimonie celebrate nella capitale e nell'area settentrionale e centrale del Paese; b) alle problematiche connesse alla difesa civile; c) alla firma dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di Capo reparto e Capo divisione delle Direzioni di livello generale e non generale, degli Uffici centrali, nonche' di Direttore degli Uffici tecnici territoriali agli ufficiali dell'Esercito e della Marina militare; d) all'autorizzazione all'impiego all'estero degli ufficiali dell'Esercito e della Marina militare; e) alla firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato in materia di ricorsi straordinari al Capo dello Stato relativi al personale dell'Esercito e della Marina militare; f) per l'area del demanio e del patrimonio militare, con riferimento alla problematiche di razionalizzazione, dismissione, valorizzazione e gestione immobiliare, nonche' a quelle concernenti gli alloggi per il personale per l'area settentrionale e centrale del Paese; g) ai provvedimenti di nomina dei rappresentanti della Difesa in seno ai Comitati misti paritetici in materia di servitu' militari, alle Commissioni tecniche provinciali sulle materie esplodenti previste dalle disposizioni di pubblica sicurezza e degli altri Comitati di natura tecnica per l'area settentrionale e centrale del Paese; h) alla promozione e al coordinamento delle attivita' sportive e militari; i) per l'area della sanita' militare, anche in relazione alle infermita' eventualmente contratte dal personale impiegato nelle missioni internazionali di pace e alla salubrita' e sicurezza dei luoghi di lavoro; l) per le problematiche concernenti gli ausiliari delle Forze Armate e l'Associazione dei cavalieri del Sovrano militare ordine di Malta; m) all'iscrizione e radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato di unita' navali delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e del Corpo della Guardia di finanza; n) per le problematiche concernenti gli enti, le associazioni e gli organismi vigilati dal Ministero della difesa con esclusione della societa' Difesa Servizi spa e dell'Agenzia industrie difesa.