Art. 3 1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale; b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse; c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti alla difesa e alla sicurezza militare; d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali; e) gli atti che devono essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali; f) la partecipazione alle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE); g) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione e i programmi industriali; h) le problematiche relative all'area industriale della Difesa o comunque connesse con le attivita' di ricerca, sviluppo e approvvigionamento, anche nei rapporti con i competenti organismi ed enti nazionali, internazionali e stranieri; i) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati; l) gli atti relativi alla costituzione di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali; m) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato; n) gli atti e i provvedimenti riguardanti la societa' Difesa Servizi spa e l'Agenzia industrie difesa; o) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate; p) le riunioni a livello ministeriale dell'Unione europea, della NATO e degli altri organismi internazionali con possibilita' di procedere, quando autorizzato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni di intendi e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi; q) la trattazione delle problematiche politico militari a carattere generale di cooperazione internazionale; r) la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato in materia di ricorsi straordinari al Capo dello Stato relativi al personale civile della Difesa; s) i provvedimenti e le attivita' relativi al Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana e al Corpo delle Infermiere volontarie; t) i provvedimenti concernenti il bilancio e la pianificazione economico-finanziaria, anche in concerto con le altre amministrazioni pubbliche; u) l'area del personale civile della Difesa anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle relazioni con le rappresentanze sindacali; v) le iniziative di riforma della legge penale militare; z) le attivita' e i programmi, diretti o indiretti, di pianificazione riorganizzazione, di esecuzione, di ricerca, di sviluppo nazionale, internazionale e stranieri, afferenti l'area industriale della Difesa. Per tali materie, i Sottosegretari potranno essere eventualmente coinvolti di volta in volta in merito alle valutazioni e ai criteri stabiliti dal Ministro e comunque dopo una condivisione e una coordinazione, a livello ministeriale, delle principali questioni, affinche' vengano tutelati gli interessi nazionali del sistema Paese, funzionali alla creazione delle condizioni di sviluppo economico e di tutela delle realta' geografiche occupazionali individuate. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2018 Il Ministro: Trenta Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2018 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 1808