Art. 2 1. Non sono ricompresi nelle deleghe: a) gli atti e le questioni di particolare rilevanza politica, economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima; b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale; c) gli atti e le questioni attinenti all'integrazione europea, in senso lato; d) le questioni relative a Nordafrica, Medio Oriente e Afghanistan; e) gli atti riguardanti modifiche all'ordinamento e all'organizzazione delle direzioni generali e dei servizi e ogni tipologia di atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; g) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. 2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica od operativa sui temi internazionali o in materia di relazioni bilaterali o multilaterali con gli Stati e gli organismi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro. 3. Resta ferma la facolta' del Ministro di delegare la trattazione di questioni o la partecipazione a riunioni relative a materie non oggetto della presente delega ovvero di avocare la trattazione di questioni ricomprese nella presente delega.