Art. 3 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  sino  alla
data del 31 ottobre 2018 i Comuni possono trasmettere i provvedimenti
di divieto e  di  revoca  del  divieto  di  balneazione  sia  con  le
modalita' previste dall'art. 6, comma 4, del citato  decreto  del  30
marzo  2010  che  secondo  le  modalita'   operative   definite   nel
provvedimento di cui all'art. 6, comma 4, del citato decreto  del  30
marzo 2010, come sostituito dal presente decreto.