Art. 10 Spese funerarie ed assistenza familiari delle vittime 1. Le spese per le esequie delle vittime e per l'assistenza e l'ospitalita' dei familiari giunti nella citta' di Genova in occasione dell'evento in premessa sono poste a carico della gestione commissariale, a valere sulle risorse di cui all'art. 2. 2. Il Commissario delegato provvede, qualora sostenute direttamente dai familiari delle vittime, a rimborsare le spese di trasporto, vitto ed alloggio dai medesimi sostenute per raggiungere la citta' di Genova e per fare rientro nei luoghi di origine, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 2. 3. Il Commissario delegato provvede, altresi', a rimborsare le spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per le attivita' connesse all'organizzazione ed allo svolgimento dei funerali solenni delle vittime, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 2. 4. Per le attivita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Commissario delegato provvede ad espletare l'istruttoria sulla base di documentazione giustificativa all'uopo presentata dai familiari che ne faranno richiesta, con le procedure che il Commissario delegato ha cura di individuare.