Art. 10 
 
        Spese funerarie ed assistenza familiari delle vittime 
 
  1. Le spese per le esequie  delle  vittime  e  per  l'assistenza  e
l'ospitalita'  dei  familiari  giunti  nella  citta'  di  Genova   in
occasione dell'evento in premessa sono poste a carico della  gestione
commissariale, a valere sulle risorse di cui all'art. 2. 
  2. Il Commissario delegato provvede, qualora sostenute direttamente
dai familiari delle vittime, a  rimborsare  le  spese  di  trasporto,
vitto ed alloggio dai medesimi sostenute per raggiungere la citta' di
Genova e per fare rientro nei luoghi di origine, con oneri  a  carico
delle risorse di cui all'art. 2. 
  3. Il Commissario delegato  provvede,  altresi',  a  rimborsare  le
spese sostenute dalle  pubbliche  amministrazioni  per  le  attivita'
connesse all'organizzazione ed allo svolgimento dei funerali  solenni
delle vittime, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 2. 
  4. Per le attivita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il
Commissario delegato provvede ad espletare l'istruttoria  sulla  base
di documentazione giustificativa all'uopo  presentata  dai  familiari
che ne  faranno  richiesta,  con  le  procedure  che  il  Commissario
delegato ha cura di individuare.