Art. 12 
 
Disposizione  in  materia  di  verifica,  consolidamento,  messa   in
  sicurezza o demolizione dei tronconi del viadotto non collassati ed
  instabili. 
 
  1. Le attivita' di verifica, consolidamento, messa in  sicurezza  o
demolizione dei tronconi del viadotto  non  collassati  ed  instabili
sono a carico del gestore dell'infrastruttura  autostradale  A10  con
proprie risorse. In caso di inerzia del gestore  autostradale  ovvero
in caso di pericolo per la pubblica e privata incolumita' causata dal
crollo, il Commissario delegato provvede, previa diffida in  danno  a
carico del soggetto gestore,  con  i  poteri  di  cui  alla  presente
ordinanza a valere su ulteriori e successivi appositi stanziamenti.