Art. 12 Disposizione in materia di verifica, consolidamento, messa in sicurezza o demolizione dei tronconi del viadotto non collassati ed instabili. 1. Le attivita' di verifica, consolidamento, messa in sicurezza o demolizione dei tronconi del viadotto non collassati ed instabili sono a carico del gestore dell'infrastruttura autostradale A10 con proprie risorse. In caso di inerzia del gestore autostradale ovvero in caso di pericolo per la pubblica e privata incolumita' causata dal crollo, il Commissario delegato provvede, previa diffida in danno a carico del soggetto gestore, con i poteri di cui alla presente ordinanza a valere su ulteriori e successivi appositi stanziamenti.