Art. 2 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi'  come
stabilito nelle delibere del Consiglio dei ministri del 15 e  del  18
agosto 2018, nel limite massimo di euro 33.470.000,00,  al  netto  di
eventuali  risorse  provenienti  da  soggetti  pubblici   e   privati
destinate alla realizzazione degli specifici interventi previsti  nel
Piano.  L'introito  di  eventuali  risorse  provenienti  da  soggetti
pubblici e privati rende indisponibile una corrispondente  quota  del
finanziamento recato dalle delibere del Consiglio dei ministri del 15
e del 18 agosto 2018 ed il riversamento dello stesso al  Dipartimento
della protezione civile, al fine  di  reintegrare  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali, al termine delle esigenze emergenziali. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario delegato. 
  3.  La  Regione  Liguria  e'   autorizzata   a   trasferire   sulla
contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali  ulteriori  risorse
finanziarie finalizzate al superamento del contesto  emergenziale  in
rassegna. 
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 
  5. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.