Art. 2 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nelle delibere del Consiglio dei ministri del 15 e del 18 agosto 2018, nel limite massimo di euro 33.470.000,00, al netto di eventuali risorse provenienti da soggetti pubblici e privati destinate alla realizzazione degli specifici interventi previsti nel Piano. L'introito di eventuali risorse provenienti da soggetti pubblici e privati rende indisponibile una corrispondente quota del finanziamento recato dalle delibere del Consiglio dei ministri del 15 e del 18 agosto 2018 ed il riversamento dello stesso al Dipartimento della protezione civile, al fine di reintegrare il Fondo per le emergenze nazionali, al termine delle esigenze emergenziali. 2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. 3. La Regione Liguria e' autorizzata a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna. 4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.