Art. 3 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  il
Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal  medesimo
individuati possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione,
in deroga alle seguenti disposizioni normative: 
    - regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95,  96,
97, 98 e 99; 
    - regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  articoli  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; 
    - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39,  40,
41, 42 e 119; 
    - legge 7 agosto 1990, n. 241,  articoli  2-bis,  7,  8,  9,  10,
10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e  20
e successive modifiche ed integrazioni; 
    - decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.
445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; 
    - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; 
    - decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58,  59,
60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105,  106,  107,  108,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 183, 184, 187,
188, 188-ter, 189, 190, 193, 195, 196, 197, 198, 208, 209, 211,  212,
214, 215, 216 e 231; 
    - decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 8; 
    - art. 109 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modifiche, cosi' come integrato dal decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  15  luglio
2016, n. 173; 
    - decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  art.   8,   come
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120; 
    - leggi regionali n. 10/2004, n. 179/1992,  n.  203/1991  nonche'
altre leggi  e  disposizioni  regionali  strettamente  connesse  alle
attivita' previste dalla presente ordinanza. 
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  possono
avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di  cui  agli
articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
  3. Il Commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione  degli  interventi
di cui alla  presente  ordinanza,  possono  procedere  in  deroga  ai
seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    - 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche
in assenza della delibera di programmazione; 
    - 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo  di  consentire  la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della
relativa tempistica  alle  esigenze  del  contesto  emergenziale;  la
deroga all'art.  36  e  agli  articoli  76  e  98  e'  riferita  alle
tempistiche  e  modalita'  delle  comunicazioni  ivi   previste,   da
esercitare  in  misura  compatibile  con  le  esigenze  del  contesto
emergenziale; 
    - 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni  e  servizi
omogenei e analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da  rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale; 
    - 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente  ed
autonomamente all'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture  di
qualsiasi importo in assenza del possesso  della  qualificazione  ivi
prevista e del ricorso alle Centrali di committenza; 
    - 40 e  52,  allo  scopo  di  ammettere  mezzi  di  comunicazione
differenti da quelli elettronici, ove le condizioni  determinate  dal
contesto emergenziale lo richiedono; 
    - 60, 61 e  85,  allo  scopo  di  semplificare  e  accelerare  la
procedura per la scelta del contraente; 
    - 63, comma 2, lettera c),  relativamente  alla  possibilita'  di
consentire  lo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza   previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di  estrema  urgenza  a  tutela
della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di  cui
alla presente ordinanza. Tale deroga, se  necessaria,  potra'  essere
utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti  cui  affidare  la
verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma  6,
lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    - 95, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio  di
aggiudicazione con il prezzo piu'  basso  anche  al  di  fuori  delle
ipotesi previste dalla norma; 
    - 31, allo scopo di  autorizzare,  ove  strettamente  necessario,
l'individuazione del RUP  tra  soggetti  idonei  estranei  agli  enti
appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri  soggetti  o  enti
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno  in
possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli  incarichi  e
dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali; 
    - 24, allo scopo di autorizzare  l'affidamento  dell'incarico  di
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso
di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento
delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze
emergenziali; 
    - 25, 26 e 27, allo scopo di  autorizzare  la  semplificazione  e
l'accelerazione   della   procedura   concernente   la    valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di  verifica  preventiva  della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 
    - 157,  allo  scopo  di  consentire   l'adozione   di   procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 
    - 105,  allo  scopo  di  consentire  l'immediata  efficacia   del
contratto di subappalto a far data dalla richiesta  dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della  terna  dei
subappaltatori di cui al comma 6; 
    - 106, allo scopo di consentire varianti anche  se  non  previste
nei documenti di gara iniziali. 
  4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i  soggetti  di
cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  autocertificazioni,  rese
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai
sensi dell'art. 163, comma 7, del  decreto  legislativo  n.  50/2016,
mediante la Banca dati  centralizzata  gestita  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova  di  cui  all'art.
86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione
della situazione  emergenziale,  individuate  dai  medesimi  soggetti
responsabili delle procedure. 
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto   al   comma   3,   ai   fini
dell'acquisizione di lavori, beni e  servizi,  strettamente  connessi
alle attivita' di cui alla  presente  ordinanza  i  soggetti  di  cui
all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli  36
e 63, anche non  espletate  contestualmente,  previa  selezione,  ove
possibile e qualora  richiesto  dalla  normativa,  di  almeno  cinque
operatori economici, effettuando le verifiche circa il  possesso  dei
requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7,  del
decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti,  tali  operatori  sono
selezionati all'interno delle white list delle prefetture. 
  6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione  degli  interventi
di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1  possono
prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche  in  deroga  a  quanto
previsto dall'art. 113-bis  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e
lavorazioni su piu'  turni  giornalieri,  nel  rispetto  delle  norme
vigenti in materia di lavoro. 
  7.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  163,   comma   9,
nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture strettamente connesse alle attivita' di cui  alla  presente
ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 possono verificare le offerte
anomale ai sensi dell'art. 97 del  decreto  legislativo  n.  50/2016,
richiedendo le necessarie spiegazioni  per  iscritto,  assegnando  al
concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale  in
atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora  l'offerta  risulti
anomala  all'esito  del  procedimento  di   verifica,   il   soggetto
aggiudicatario sara' liquidato ai sensi dell'art. 163, comma  5,  per
la parte di opere, servizi o forniture eventualmente gia' realizzata.