Art. 3 La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese. Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «Comuni di confine».