Art. 3 
 
  La ripartizione delle somme affluite per compensazione  finanziaria
viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in  tutto  o
in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine  con  l'Italia
dei tre Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese. 
  Negli articoli  successivi  tali  comuni  saranno,  sinteticamente,
denominati «Comuni di confine».