Art. 4 
 
  La  ripartizione  relativa  agli  anni  2016  e  2017  e'   operata
distintamente  sulla  base  delle  rispettive   «quote   pro-capite»,
ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria,
versata dai tre Cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno  2016
e  2017  per  il  numero  complessivo  del   lavoratori   frontalieri
residenti, alla data del 31 agosto di ciascun anno,  nei  «Comuni  di
confine» e che abbiano svolto nel corso dell'anno attivita' di lavoro
dipendente in uno dei tre Cantoni in questione.