Art. 5 
 
  Le somme da ripartire nei singoli anni 2016 e 2017 sono attribuite: 
    per i comuni facenti parte della Regione Valle  d'Aosta  e  della
Provincia autonoma di Bolzano: 
  a) alle unioni di comuni, in misura pari al prodotto fra la  «quota
pro-capite», di cui all'art. 4, ed il  numero  dei  frontalieri  -  i
quali  abbiano  svolto,  durante   l'anno   cui   si   riferisce   la
ripartizione, attivita' di lavoro dipendente in uno dei  tre  Cantoni
suddetti - risultanti residenti nel corso dello  stesso  periodo  nei
«Comuni di confine» il cui territorio sia  compreso  in  tutto  o  in
parte nelle comunita' medesime; 
  b) ai «Comuni di confine» in misura analoga  a  quella  di  cui  al
punto precedente, non ricadenti, neanche in parte,  nelle  unioni  di
comuni; 
    per i comuni facenti parte della Regione Piemonte: 
  a) all'Unione montana Valli dell'Ossola, in misura pari al prodotto
fra la «quota procapite»,  di  cui  all'art.  4,  ed  il  numero  dei
frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce
la ripartizione, attivita'  di  lavoro  dipendente  in  uno  dei  tre
Cantoni suddetti  -  risultanti  residenti  nel  corso  dello  stesso
periodo nei «Comuni di confine» il cui  territorio  sia  compreso  in
tutto o in parte nella Unione medesima, fatta eccezione per il Comune
di Domodossola; 
  b) all'Unione montana Alta Ossola, in misura analoga  a  quella  di
cui al punto precedente per i lavoratori  frontalieri  residenti  nei
comuni di: Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia,  Trasquera
e Varzo; 
  c) ai comuni di Antrona Schieranco, Arizzano,  Aurano,  Bee,  Beura
Cardezza,  Borgomezzavalle,  Cambiasca,  Cannero  Riviera,  Cannobio,
Caprezzo, Cavaglio  Spoccia,  Cossogno,  Craveggia,  Cursolo  Orasso,
Domodossola, Falmenta, Ghiffa, Gurro,  Intragna,  Malesco,  Mergozzo,
Miazzina,  Montescheno,  Oggebbio,  Pallanzeno,  Premeno,   Re,   San
Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Toceno,  Trarego  Viggiona,
Trontano, Valstrona, Verbania, Vignone e Villette in misura analoga a
quello di cui ai punti precedenti; 
    per i comuni facenti parte della Regione Lombardia: 
  a) ai  «Comuni  di  confine»  in  cui  il  numero  dei  frontalieri
residenti  nel  corso  di  ciascun  anno,   cui   si   riferisce   la
ripartizione,  rappresenti  almeno  il  4%  dell'intera   popolazione
risultante residente nel Comune, rispettivamente al 31 agosto 2016  e
al 31 agosto 2017. L'entita' delle somme da attribuire  e'  data  per
ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro-capite» ed  il
numero dei frontalieri - lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni
- residenti nel comune nell'anno interessato al riparto; 
  b)  alle  comunita'  montane,  qualora  il  cennato  rapporto   sia
inferiore al 4% ed il «Comune di confine» sia compreso in tutto od in
parte  nella  comunita'  montana.  Le  somme   da   attribuire   sono
determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del
solo numero dei frontalieri residenti nei  «Comuni  di  confine»  con
rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%; 
  c) alla Regione Lombardia,  qualora  il  «Comune  di  confine»  con
numero di frontalieri  inferiori  alla  detta  percentuale,  non  sia
compreso neanche in parte nelle comunita' montane.  Anche  in  questo
caso vale quanto e' stabilito nella precedente lettera b)  in  merito
alla quantificazione delle somme da attribuire.