Art. 3 
 
                             Calendario 
 
  1. In base alla applicazione dei criteri  di  cui  all'art.  2,  il
calendario del periodo transitorio nelle quattro aree geografiche  di
cui all'art. 1, commi 1 e  2,  secondo  le  fasi  temporali  indicate
nell'art. 2, commi 2 e 3, e' definito dalle Tabella 3 e  5,  allegate
al presente decreto. 
  2.  Le  specifiche  date  relative  alle  attivita'   del   periodo
transitorio per ciascuna delle aree geografiche di cui  alle  Tabelle
1, 2 e 4, secondo  il  calendario  previsto  dalle  tabelle  3  e  5,
allegate al presente decreto, sono stabilite con  successivi  decreti
direttoriali, da emanarsi entro il termine di tre mesi antecedenti  a
ciascuna delle date suindicate per ogni singola area geografica.