Art. 4 
 
               Rilascio frequenze per aree geografiche 
                       nel periodo transitorio 
 
  1. Nelle quattro aree geografiche di cui all'art. 1, commi  l  e  2
del presente decreto, secondo il calendario definito dalla Tabella 3,
conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche  specifiche
fornite  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,   le   frequenze
utilizzate alla data di entrata in vigore  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, oggetto di diritto d'uso per  le  aree  corrispondenti,
sono rispettivamente rilasciate da: 
  a) tutti gli operatori di rete titolari di diritto d'uso in  ambito
locale per ogni area geografica di cui alla Tabella 1; 
  b) concessionario del servizio pubblico radiofonico,  televisivo  e
multimediale, relativamente alle frequenze UHF e  VHF  del  multiplex
del servizio pubblico contenente l'informazione regionale (Mux 1 Rai)
per ogni area geografica di cui alla Tabella 1; 
  c) operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale,
relativamente ai canali 50 e 52 per ogni area geografica ristretta di
cui alla Tabella 2; 
  d) operatori di rete in ambito nazionale titolari di diritto  d'uso
delle frequenze e nelle aree territoriali  di  cui  alla  Tabella  4,
pianificate dal PNAF 2018  per  ogni  area  geografica  di  cui  alla
Tabella 1 per: 
  i. operatori di  rete,  ai  fini  della  messa  a  disposizione  di
capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale, 
  ii. il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo
e  multimediale,  relativamente  alle  frequenze  del  multiplex  del
servizio pubblico contenente l'informazione regionale. 
  2. Nel periodo dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022, secondo  le
tre fasi temporali riferite alle quattro aree geografiche di cui alla
Tabella 5, conformemente alle modalita' operative e alle  tempistiche
specifiche  fornite  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  gli
operatori nazionali rilasciano le restanti frequenze utilizzate  alla
data di entrata in vigore della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,
oggetto di diritto d'uso nonche' le  frequenze  di  cui  all'art.  5,
commi 2 e 3, attivate in via transitoria. 
  3. I soggetti di cui all'art. 30, comma 1 del  decreto  legislativo
n. 177 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, rilasciano  le
frequenze  oggetto  delle  relative  autorizzazioni  per  ogni   area
geografica di  cui  alla  Tabella  1,  conformemente  alle  modalita'
operative e alle tempistiche specifiche fornite dal  Ministero  dello
sviluppo economico, secondo il calendario definito dalla Tabella 3. I
medesimi soggetti hanno facolta' di  presentare  al  Ministero  dello
sviluppo economico, ai  sensi  dell'art.  30,  comma  1  del  decreto
legislativo n. 177 del 2005 e successive  modifiche  e  integrazioni,
una nuova richiesta di autorizzazione nel rispetto del PNAF 2018 e in
assenza  di  interferenze  con  altri  legittimi  utilizzatori.   Gli
operatori  di  rete  in  ambito  locale  titolari   di   ogni   altra
autorizzazione attribuita  per  ogni  area  geografica  di  cui  alla
Tabella 1,  rilasciano  le  relative  frequenze,  conformemente  alle
modalita'  operative  e  alle  tempistiche  specifiche  fornite   dal
Ministero dello sviluppo economico, secondo  il  calendario  definito
dalla Tabella 3. 
  4. Ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma
1036, in caso di mancata liberazione delle  frequenze  da  parte  dei
soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3  entro  le  scadenze  previste  dal
presente decreto, gli Ispettorati territoriali  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  procedono   senza   ulteriore   preavviso   alla
disattivazione coattiva  degli  impianti,  avvalendosi  degli  organi
della Polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'art. 98 del
codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
  5. In caso di indisponibilita' delle frequenze della banda  694-790
MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dall'art. 3 e  fino
all'effettiva  liberazione  delle  frequenze,  gli  assegnatari   dei
relativi diritti d'uso in esito alle procedure  di  cui  all'art.  1,
comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  hanno  diritto  a
percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a
decorrere dal 1° luglio 2022. Il Ministero dello  sviluppo  economico
agisce in rivalsa  per  tale  importo  sui  soggetti  che  non  hanno
proceduto tempestivamente all'esecuzione  di  quanto  prescritto  dal
calendario di cui al presente decreto.