IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del consiglio dei ministri Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»; Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»; Visto il comma 7- ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»; Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione dell'11 luglio 2018. Decreta: Art. 1 Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione 1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) al paragrafo 5.1 le parole «del Patto di stabilita' interno (PSI)» sono sostituite dalle seguenti «di finanza pubblica»; b) al paragrafo 5.3 le parole «del Patto di stabilita' interno» sono sostituite dalle seguenti «di finanza pubblica»; c) al paragrafo 7, lettera g). le parole «del Patto di stabilita' interno» sono sostituite dalle seguenti «dei vincoli di finanza pubblica»; d) al paragrafo 8.1 sono eliminate le parole «le disposizioni del patto di stabilita' interno e con»; e) al paragrafo 8.2, lettera i), le parole «ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali» sono sostituite dalle seguenti «al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016»; f) al paragrafo 8.2, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente lettera «i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformita' al programma biennale di forniture e servizi di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016;»; g) al paragrafo 8.2, Parte 1, sono eliminate le seguenti parole «Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilita' con i vincoli del patto di stabilita' interno, anche in termini di flussi di cassa». h) al paragrafo 8.2, Parte 1, le parole «del Patto di Stabilita' interno» sono sostituite dalle seguenti «degli obiettivi di finanza pubblica»; i) al paragrafo 8.2, Parte 2, le parole «ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali» sono sostituite dalle seguenti «al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016»; j) al paragrafo 8.2, Parte 2, le parole «Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attivita' istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilita' di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge 98/2011 - legge 111/2011» sono sostituite dalle seguenti «Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attivita' istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessita' di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP. In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'art. 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: "Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicita' purche' queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma"». k) al paragrafo 9.3, lettera l), le parole «della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilita' interno» sono sostituite dalle seguenti «di verifica dei vincoli di finanza pubblica»; l) al paragrafo 9.5 le parole «128 del decreto legislativo n. 163 del 2006» sono sostituite dalle seguenti «21 del decreto legislativo n. 50 del 2016»; m) dopo il paragrafo 11 e' inserito il seguente paragrafo: «12. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' per gli enti locali ricadenti nei rispettivi territori, resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.».