IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
 
                                  e 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
               per gli affari regionali e le autonomie 
            della Presidenza del consiglio dei ministri  
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato  decreto  legislativo
n.  118  del  2011,  il  quale  prevede  che   la   Commissione   per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,
esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del
consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
Sistema europeo dei conti nazionali»; 
  Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato  decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che  i  principi  contabili  applicati
«sono aggiornati con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli  affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie,  su  proposta
della  Commissione  per   l'armonizzazione   contabile   degli   enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»; 
  Visto il comma 7- ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti  del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  91,  il  piano  dei  conti
integrato  puo'  essere  modificato   con   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali  e  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,
su proposta della Commissione per  l'armonizzazione  contabile  degli
enti territoriali; 
  Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012,  ha
trasformato  la  denominazione  del  Dipartimento  per   gli   affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie»; 
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione dell'11 luglio 2018. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Allegato  4/1  -  Principio  contabile   applicato   concernente   la
                           programmazione 
 
  1. Al Principio contabile applicato concernente  la  programmazione
di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al paragrafo 5.1 le parole «del Patto  di  stabilita'  interno
(PSI)» sono sostituite dalle seguenti «di finanza pubblica»; 
    b) al paragrafo 5.3 le parole «del Patto di  stabilita'  interno»
sono sostituite dalle seguenti «di finanza pubblica»; 
    c) al paragrafo 7, lettera g). le parole «del Patto di stabilita'
interno» sono sostituite  dalle  seguenti  «dei  vincoli  di  finanza
pubblica»; 
    d) al paragrafo 8.1 sono eliminate le parole «le disposizioni del
patto di stabilita' interno e con»; 
    e) al paragrafo 8.2, lettera  i),  le  parole  «ad  un  programma
triennale e ai suoi  aggiornamenti  annuali»  sono  sostituite  dalle
seguenti «al programma triennale e ai suoi aggiornamenti  annuali  di
cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016»; 
    f) al paragrafo 8.2, dopo la lettera i) e' aggiunta  la  seguente
lettera «i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi
svolta in conformita' al programma biennale di forniture e servizi di
cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016;»; 
    g) al paragrafo 8.2, Parte 1, sono eliminate le  seguenti  parole
«Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilita' con  i
vincoli del patto di stabilita' interno, anche in termini  di  flussi
di cassa». 
    h) al paragrafo 8.2, Parte 1, le parole «del Patto di  Stabilita'
interno» sono sostituite dalle seguenti «degli obiettivi  di  finanza
pubblica»; 
    i) al  paragrafo  8.2,  Parte  2,  le  parole  «ad  un  programma
triennale e ai suoi  aggiornamenti  annuali»  sono  sostituite  dalle
seguenti «al programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  ai  suoi
aggiornamenti annuali di cui all'art. 21 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016»; 
    j) al paragrafo 8.2, Parte 2, le parole «Nel DUP dovranno  essere
inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione  relativi
all'attivita' istituzionale dell'ente di cui il  legislatore  prevede
la redazione ed approvazione.  Si  fa  riferimento  ad  esempio  alla
possibilita' di  redigere  piani  triennali  di  razionalizzazione  e
riqualificazione della  spesa  di  cui  all'art.  16,  comma  4,  del
decreto-legge  98/2011  -  legge  111/2011»  sono  sostituite   dalle
seguenti «Nel DUP  devono  essere  inseriti  tutti  quegli  ulteriori
strumenti  di  programmazione  relativi  all'attivita'  istituzionale
dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale  e
provinciale, prevede la redazione  ed  approvazione.  Tali  documenti
sono  approvati  con  il   DUP,   senza   necessita'   di   ulteriori
deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di
forniture e servizi,  di  cui  all'art.  21,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 50/2016 e al piano  triennale  di  contenimento  della
spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della  legge  n.  244/2007.
Nel caso in cui i termini di  adozione  o  approvazione  dei  singoli
documenti  di  programmazione  previsti   dalla   normativa   vigente
precedano l'adozione o l'approvazione  del  DUP,  tali  documenti  di
programmazione devono essere adottati o approvati  autonomamente  dal
DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi  nel  DUP.
Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione  o  approvazione
dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli  previsti
per  l'adozione  o  l'approvazione  del  DUP,   tali   documenti   di
programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente  dal
DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota
di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la
legge non prevede termini di adozione o  approvazione  devono  essere
inseriti nel DUP. 
    In  particolare,   si   richiamano   i   termini   previsti   per
l'approvazione  definitiva  del  programma  triennale   delle   opere
pubbliche dall'art. 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16  gennaio
2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo  per  la
redazione e la  pubblicazione  del  programma  triennale  dei  lavori
pubblici, del programma biennale per l'acquisizione  di  forniture  e
servizi e dei  relativi  elenchi  annuali  e  aggiornamenti  annuali:
"Successivamente alla adozione, il  programma  triennale  e  l'elenco
annuale   sono   pubblicati   sul   profilo   del   committente.   Le
amministrazioni possono  consentire  la  presentazione  di  eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al  primo
periodo del presente comma. L'approvazione definitiva  del  programma
triennale,  unitamente  all'elenco  annuale  dei  lavori,   con   gli
eventuali aggiornamenti, avviene entro  i  successivi  trenta  giorni
dalla scadenza delle  consultazioni,  ovvero,  comunque,  in  assenza
delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto  previsto
al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open
data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e  29
del codice. Le amministrazioni possono adottare  ulteriori  forme  di
pubblicita' purche' queste siano predisposte in modo da assicurare il
rispetto dei termini di cui al presente comma"». 
    k) al paragrafo 9.3, lettera l), le parole «della concordanza tra
bilancio  di  previsione  e  obiettivo  programmatico  del  patto  di
stabilita' interno» sono sostituite dalle seguenti «di  verifica  dei
vincoli di finanza pubblica»; 
    l) al paragrafo 9.5 le parole «128 del decreto legislativo n. 163
del 2006» sono sostituite dalle seguenti «21 del decreto  legislativo
n. 50 del 2016»; 
    m) dopo il paragrafo 11 e' inserito il seguente  paragrafo:  «12.
Per le Regioni a statuto speciale  e  per  le  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  nonche'  per  gli  enti  locali  ricadenti   nei
rispettivi territori, resta fermo quanto previsto dall'art. 2,  comma
3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.».