Art. 3 
 
Allegato  4/3  -  Principio  contabile   applicato   concernente   la
contabilita'  economico  patrimoniale  degli  enti  in   contabilita'
                             finanziaria 
 
  1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di  cui
all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il paragrafo 4.4, e' sostituito dai seguenti: 
      4.4.1 Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti
da   contributi   agli   investimenti   di    competenza    economica
dell'esercizio.  Sono  di  competenza  economica   dell'esercizio   i
proventi derivanti da contributi  agli  investimenti  destinati  alla
concessione di contributi agli investimenti a favore di  altri  enti,
che costituiscono un  onere  di  competenza  economica  del  medesimo
esercizio. I proventi  riguardanti  i  contributi  agli  investimenti
ricevuti nel  corso  dell'esercizio  destinati  alla  concessione  di
contributi  a  terzi   che   non   sono   di   competenza   economica
dell'esercizio sono sospesi nell'esercizio in cui il credito e' stato
accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto  passivo
(provento sospeso), originato dalla  sospensione  dal  contributo  in
conto investimenti e'  ridotto  a  fronte  della  rilevazione  di  un
provento (quota annuale di contributo agli investimenti)  di  importo
corrispondente  agli  oneri  per  i  contributi   agli   investimenti
correlati di competenza di  ciascun  esercizio.  Sono  di  competenza
economica dell'esercizio in cui  sono  stati  acquisiti,  i  proventi
derivanti dai contributi  ricevuti  negli  esercizi  successivi  alla
registrazione degli oneri riguardanti  i  correlati  contributi  agli
investimenti. 
      4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva  la
quota di competenza dell'esercizio di  contributi  agli  investimenti
accertati dall'ente, destinati  alla  realizzazione  di  investimenti
diretti, interamente sospesi nell'esercizio  in  cui  il  credito  e'
stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio e' definita in
conformita'  con  il  piano  di  ammortamento  del  cespite  cui   il
contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del
cespite cui il contributo  si  riferisce.  Pertanto,  annualmente  il
risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione  dal
contributo in conto investimenti ottenuto  dall'ente,  e'  ridotto  a
fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di  contributo
agli  investimenti)  di   importo   proporzionale   alla   quota   di
ammortamento  del  bene  finanziato.  In  tal  modo,  l'effetto   sul
risultato   di   gestione   della   componente   economica   negativa
(ammortamento) e' «sterilizzato» annualmente  mediante  l'imputazione
della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli
investimenti). Si precisa che l'imputazione della  quota  annuale  di
contribuiti  agli  investimenti  e'  proporzionale  al  rapporto  tra
l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo  di
acquisizione del cespite. Piu' precisamente, nell'ipotesi in  cui  il
contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la
quota annuale di contributi agli investimenti e' pari al  100%  della
quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo  finanzia
il 70% dei costi di acquisizione del cespite,  la  quota  annuale  di
contributi agli investimenti e' pari al 70% della  quota  annuale  di
ammortamento del cespite ecc. 
    b) al paragrafo 4.22 le parole  «in  quanto  l'applicazione  del»
sono sostituite dalle seguenti «con riferimento  alle  partecipazioni
valutate con il»; 
    c) al paragrafo 4.22 le parole «6.1.3 a) produce» sono sostituite
dalle seguenti «6.1.3 b) che produce»; 
    d) al paragrafo  4.22,  dopo  le  parole  «medesimi  effetti  del
fondo.»   sono   inserite   le   seguenti   «Con   riferimento   alle
partecipazioni in enti e societa' partecipate  non  valutate  con  il
metodo  del  patrimonio  netto  l'accantonamento  al  fondo   perdite
societa' partecipate  deve  presentare  un  importo  almeno  pari  al
corrispondente fondo accantonato nelle scritture  della  contabilita'
finanziaria»; 
    f) Al paragrafo 6.1.3, lettera a) le parole «Nel caso in cui  non
risulti possibile» sono sostituite dalle seguenti «Nell'esercizio  in
cui non risulti possibile»; 
    g) Al paragrafo 6.1.3, lettera a), le parole  «la  partecipazione
e' iscritta nello stato patrimoniale  al  costo  di  acquisto,»  sono
sostituite dalle seguenti «le partecipazioni in societa'  controllate
o partecipate sono iscritte nello  stato  patrimoniale  al  costo  di
acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio  precedente.
Se  non  e'  possibile  adottare  il  metodo  del  patrimonio   netto
dell'esercizio  precedente  per  l'impossibilita'  di  acquisire   il
bilancio o il rendiconto di tale esercizio,  le  partecipazioni  sono
iscritte al costo di acquisto; per le  partecipazioni  che  non  sono
state oggetto di operazioni di compravendita  cui  non  e'  possibile
applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del «valore  del
patrimonio netto» dell'esercizio  di  prima  iscrizione  nello  stato
patrimoniale della capogruppo. Nel rispetto del  principio  contabile
generale  n.  11.  della  continuita'  e  della   costanza   di   cui
all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di  acquisto  (o
del metodo del patrimonio netto dell'esercizio  di  prima  iscrizione
nello  stato  patrimoniale)  diventa  definitiva.  Nell'ambito  delle
scritture di assestamento dell'esercizio di  prima  applicazione  del
criterio del costo  di  acquisto  alle  partecipazioni  di  controllo
valutate al patrimonio netto nell'ultimo rendiconto della gestione: 
      1) se il costo di acquisto della partecipazione e' superiore al
valore della corrispondente quota  del  patrimonio  netto  risultante
dall'ultimo rendiconto approvato, la  differenza  positiva  (che  non
corrisponde ad  effettive  attivita'  recuperabili,  ma  a  probabili
perdite  future),  e'  imputata  ad  incremento  del   valore   della
partecipazione e in contropartita ad  incremento  del  Fondo  perdite
societa' partecipate, indicandone le ragioni nella nota integrativa26
; 
      2) se il costo di acquisto della partecipazione e' inferiore al
valore della  corrispondente  quota  del  patrimonio  netto  iscritto
nell'ultimo  rendiconto  approvato,  per  la  differenza  nel   conto
economico  sono  registrati  oneri  derivanti  da   Svalutazioni   di
partecipazioni, indicandone le ragioni  nella  nota  integrativa.  In
alternativa, e' possibile ridurre le  riserve  del  patrimonio  netto
vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio27 ». 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    h) al paragrafo 6.1.3, lettera b), dopo le parole «sono  valutate
in base al «metodo del patrimonio netto»» sono inserite  le  seguenti
«, salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di
esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi  predisposti  ai  fini
dell'approvazione), nei quali la  partecipazione  e'  iscritta  nello
stato patrimoniale al costo di acquisto o al  metodo  del  patrimonio
netto dell'esercizio precedente. Se  non  e'  possibile  adottare  il
metodo   del   patrimonio   netto   dell'esercizio   precedente   per
l'impossibilita' di acquisire il bilancio o  il  rendiconto  di  tale
esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto;  per
le partecipazioni  che  non  sono  state  oggetto  di  operazioni  di
compravendita cui non e' possibile applicare il criterio  del  costo,
si adotta il metodo del «valore del patrimonio netto»  dell'esercizio
di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.»; 
    i) al paragrafo 6.1.3, lettera b),  dopo  le  parole  «Si  rinvia
all'esempio  n.  13.»  sono  inserite  le  seguenti  «In   attuazione
dell'art. 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione
sulla  gestione  allegata  al  rendiconto  indica  il   criterio   di
valutazione adottato per tutte  le  partecipazioni  azionarie  e  non
azionare in enti e societa' controllate e partecipate  (se  il  costo
storico o il metodo del  patrimonio  netto).  La  relazione  illustra
altresi'  le  variazioni  dei  criteri  di  valutazione  rispetto  al
precedente esercizio.»; 
    j) al paragrafo 7.2 sono soppresse le seguente parole «I  criteri
di iscrizione e valutazione sono quelli previsti dal documento OIC 22
dei principi contabili «Conti d'Ordine» e «, prevista dall'art. 2424,
comma 3, codice civile,».