Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al titolo I e al titolo II dell'annesso regolamento entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Ai fini dell'art. 6, comma 4, del regolamento, la prima autovalutazione dei rischi dovra' essere inviata alla Consob: entro il 15 gennaio 2019, dalle societa' di revisione che hanno chiuso o chiuderanno l'ultimo bilancio di esercizio tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2018; entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, dalle societa' di revisione che chiuderanno il bilancio di esercizio dopo il 30 giugno 2018 e fino al 31 dicembre 2018. 3. Le disposizioni di cui al titolo III del regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2019. Esse si applicano anche ai rapporti in essere a tale data, pur se instaurati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. 4. Fino alla data del 31 dicembre 2018 i revisori applicano gli obblighi di adeguata verifica e di conservazione previsti dal titolo II, capi I e II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e possono continuare ad utilizzare gli archivi informatizzati gia' istituiti in conformita' al Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Roma, 4 settembre 2018 Il Presidente: Nava