Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al titolo I e al titolo  II  dell'annesso
regolamento entrano in  vigore  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  2. Ai  fini  dell'art.  6,  comma  4,  del  regolamento,  la  prima
autovalutazione dei rischi dovra' essere inviata alla Consob: 
    entro il 15 gennaio 2019, dalle societa' di revisione  che  hanno
chiuso o chiuderanno l'ultimo bilancio di esercizio tra il 1° gennaio
2018 e il 30 giugno 2018; 
    entro  6  mesi  dalla  data  di  chiusura  dell'esercizio,  dalle
societa' di revisione che chiuderanno il bilancio di  esercizio  dopo
il 30 giugno 2018 e fino al 31 dicembre 2018. 
  3. Le disposizioni di cui al titolo III del regolamento entrano  in
vigore dal 1° gennaio 2019. Esse si applicano anche  ai  rapporti  in
essere a tale data, pur se instaurati prima  dell'entrata  in  vigore
del decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231  e  successive
modificazioni. 
  4. Fino alla data del 31 dicembre 2018  i  revisori  applicano  gli
obblighi di adeguata verifica e di conservazione previsti dal  titolo
II, capi I e II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231  e
successive modificazioni  e  possono  continuare  ad  utilizzare  gli
archivi informatizzati gia' istituiti in conformita' al Provvedimento
della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. 
    Roma, 4 settembre 2018 
 
                                                  Il Presidente: Nava