Art. 5 Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 1. Il commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 14 al 24 agosto 2018. Il medesimo commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-capite. 2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo 14 al 24 agosto 2018, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 3. Nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere direttamente alla relativa istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all'applicazione al personale del medesimo Dipartimento delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di euro 50.000,00. Eventuali economie residue saranno versate nella contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 2 della citata ordinanza n. 539/2018. 4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza, sono quantificate le somme necessarie e le modalita' per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 settembre 2018 Il Capo del Dipartimento: Borrelli