Art. 5 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Il commissario  delegato  opera  una  ricognizione  degli  oneri
riferiti  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  prestate  dal
personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso  alla
popolazione  o  nelle   attivita'   connesse   all'emergenza.   Detta
ricognizione e' effettuata sulla base  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i  limiti  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti,  dal  personale   non   dirigenziale   delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 14  al  24  agosto
2018. Il medesimo commissario provvede al relativo ristoro, entro  il
limite massimo di 50 ore pro-capite. 
  2.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  direttamente
impegnati nelle attivita' connesse  all'emergenza,  anche  in  deroga
agli articoli 24  e  45  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  e'
riconosciuta una indennita' mensile pari al  30%  della  retribuzione
mensile  di  posizione  e/o  di  rischio  prevista   dai   rispettivi
ordinamenti, commisurata ai  giorni  di  effettivo  impiego,  per  il
periodo  14  al  24  agosto  2018,  in  deroga  alla   contrattazione
collettiva nazionale di comparto. 
  3. Nell'ambito delle  risorse  finanziarie  stanziate  dall'art.  2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
539 del 20 agosto 2018, il Dipartimento della  protezione  civile  e'
autorizzato a provvedere direttamente  alla  relativa  istruttoria  e
liquidazione delle somme corrispondenti all'applicazione al personale
del medesimo Dipartimento  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, nel limite massimo di euro  50.000,00.  Eventuali  economie
residue saranno versate  nella  contabilita'  speciale  istituita  ai
sensi dell'art. 2 della citata ordinanza n. 539/2018. 
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo  sono
posti a carico delle risorse di cui  all'art.  2  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539  del  20  agosto
2018 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di  cui  all'art.  1,
comma  3,  della  medesima  ordinanza,  sono  quantificate  le  somme
necessarie  e  le  modalita'  per  l'individuazione  preventiva   dei
soggetti beneficiari. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 settembre 2018 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli