Art. 3 Modalita' di quantificazione ed erogazione 1. Ai fini della quantificazione dell'incremento previsto all'art. 2, si tiene conto delle voci che compongono il trattamento economico accessorio di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 50 del 28 marzo 2018, nonche' dell'indennita' di amministrazione nel limite degli importi dell'Indennita' di Presidenza di cui alla tabella C del Contratto collettivo nazionale del lavoro 13 aprile 2006 comparto Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Il dirigente referente del progetto e' incaricato della valutazione dei risultati conseguiti sul medesimo progetto attestati mediante apposita relazione e della relativa proposta di liquidazione. 3. Per il personale assegnato agli uffici speciali per la ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria provvedono i rispettivi Direttori. 4. Il compenso di cui all'art. 2 puo' essere corrisposto solo all'esito del processo di valutazione di cui al comma 2.