Art. 3 
 
             Modalita' di quantificazione ed erogazione 
 
  1. Ai fini della quantificazione dell'incremento previsto  all'art.
2, si tiene conto delle voci che compongono il trattamento  economico
accessorio di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Commissario
straordinario n. 50 del 28 marzo  2018,  nonche'  dell'indennita'  di
amministrazione  nel  limite   degli   importi   dell'Indennita'   di
Presidenza di cui alla tabella C del Contratto  collettivo  nazionale
del lavoro 13 aprile  2006  comparto  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. 
  2.  Il  dirigente  referente  del  progetto  e'  incaricato   della
valutazione dei risultati conseguiti sul medesimo progetto  attestati
mediante  apposita   relazione   e   della   relativa   proposta   di
liquidazione. 
  3.  Per  il  personale  assegnato  agli  uffici  speciali  per   la
ricostruzione  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   ed   Umbria
provvedono i rispettivi Direttori. 
  4. Il compenso di cui  all'art.  2  puo'  essere  corrisposto  solo
all'esito del processo di valutazione di cui al comma 2.