Art. 2 1. Nell'ambito del finanziamento complessivo previsto per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) dell'ordinanza 12 luglio 2018, n. 532, le Regioni individuano l'eventuale somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, nei limiti previsti dal comma 6 dell'art. 2, e ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.