Art. 2 
 
  1.  Nell'ambito  del  finanziamento  complessivo  previsto  per  le
finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c)  dell'ordinanza
12 luglio 2018, n. 532, le Regioni individuano l'eventuale  somma  da
destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli  edifici
privati di cui alla lettera c)  del  medesimo  comma  1,  nei  limiti
previsti dal comma  6  dell'art.  2,  e  ne  danno  comunicazione  al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri entro il termine di quarantacinque giorni dalla data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.