Art. 10 
 
               Rapporti tra procedimento di vigilanza 
            e giudizio innanzi al giudice amministrativo 
 
  1. Nel caso di pendenza di un ricorso  giurisdizionale  dinanzi  al
giudice amministrativo avente il medesimo oggetto, il procedimento di
vigilanza non e' avviato. All'esito del giudizio, il dirigente valuta
se vi siano i presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza. 
  2. La sopravvenienza  di  un  ricorso  giurisdizionale  dinanzi  al
giudice amministrativo comporta la sospensione di un procedimento  di
vigilanza avviato avente il medesimo oggetto. All'esito del giudizio,
il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo  impulso
al procedimento di vigilanza.