Art. 10 Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo 1. Nel caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza non e' avviato. All'esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza. 2. La sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo comporta la sospensione di un procedimento di vigilanza avviato avente il medesimo oggetto. All'esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.