Art. 12 
 
            Atti conclusivi del procedimento di vigilanza 
 
  1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 13,  si
conclude, salvo i casi di  archiviazione  o  di  presa  d'atto  della
volonta' della stazione  appaltante  di  adottare  gli  atti  di  cui
all'art. 19, comma  2,  e  all'art.  20,  comma  6,  con  l'adozione,
mediante delibera del consiglio ovvero mediante atto dirigenziale  in
caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 21, di uno
dei seguenti atti: 
    a) atto  con  il  quale  l'Autorita'  registra  che  la  stazione
appaltante  ha   adottato   nel   caso   esaminato   buone   pratiche
amministrative meritevoli di segnalazione; 
    b) accertamento di atti illegittimi o irregolari della  procedura
di gara o dell'esecuzione del contratto,  eventualmente  accompagnato
da raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti  interessate,  a
rimuovere le illegittimita' o irregolarita'  riscontrate,  ovvero  ad
adottare atti volti a prevenire, per il futuro, il ripetersi di  tali
illegittimita' e irregolarita'.