Art. 13 Avvio del procedimento di vigilanza 1. La comunicazione di avvio del procedimento e' effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonche', ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. 2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento e', di norma, di sessanta giorni, fatta salva la possibilita' di proroga comunque non superiore a centottanta giorni, nei casi di motivate esigenze istruttorie. 3. Il termine di cui al comma 2 decorre, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimita' o irregolarita', quali la relazione di attivita' ispettiva, il rapporto di un ufficio relativo ad atti e dati disponibili presso l'Autorita' o raccolti mediante accesso a siti e banche dati pubbliche. In caso di segnalazioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, il termine decorre dalla data di ricevimento della segnalazione. 4. La comunicazione puo' essere preceduta da una richiesta alla stazione appaltante di informazioni utili. 5. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata alla stazione appaltante e ai controinteressati. Nel caso di segnalazione di terzi, all'esponente, che non puo' essere qualificato quale controinteressato, potra' essere fornita unicamente la comunicazione di conclusione del procedimento di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente Regolamento. 6. Nel caso di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale e' sostituita da modalita' di volta in volta stabilite dall'Autorita'. 7. Il dirigente trasmette al consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.