Art. 13 
 
                 Avvio del procedimento di vigilanza 
 
  1. La comunicazione di avvio del  procedimento  e'  effettuata  dal
responsabile del procedimento ed indica l'oggetto  del  procedimento,
le  informazioni  e/o  documenti  ritenuti  rilevanti  nonche',   ove
possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine  di
conclusione del procedimento istruttorio,  l'ufficio  competente  con
indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. 
  2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento e', di
norma, di sessanta giorni, fatta salva  la  possibilita'  di  proroga
comunque non superiore a centottanta giorni,  nei  casi  di  motivate
esigenze istruttorie. 
  3. Il  termine  di  cui  al  comma  2  decorre,  per  la  vigilanza
d'ufficio, dalla data  di  perfezionamento  dell'atto  contenente  le
notizie relative a possibili illegittimita' o irregolarita', quali la
relazione di attivita' ispettiva, il rapporto di un ufficio  relativo
ad atti e dati disponibili presso  l'Autorita'  o  raccolti  mediante
accesso a siti e banche dati pubbliche. In caso  di  segnalazioni  di
cui all'art. 4, commi 3  e  4,  il  termine  decorre  dalla  data  di
ricevimento della segnalazione. 
  4. La comunicazione puo' essere preceduta  da  una  richiesta  alla
stazione appaltante di informazioni utili. 
  5. La comunicazione di cui al comma  1  e'  inviata  alla  stazione
appaltante e ai controinteressati. Nel caso di segnalazione di terzi,
all'esponente,   che    non    puo'    essere    qualificato    quale
controinteressato, potra' essere fornita unicamente la  comunicazione
di conclusione del procedimento di cui agli articoli 19, 20 e 21  del
presente Regolamento. 
  6. Nel caso di un rilevante numero di destinatari la  comunicazione
personale e' sostituita da modalita'  di  volta  in  volta  stabilite
dall'Autorita'. 
  7. Il dirigente trasmette al consiglio,  con  cadenza  trimestrale,
l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.