Art. 17 
 
                              Ispezioni 
 
  1. Nell'ambito del procedimento di  vigilanza,  il  dirigente  puo'
chiedere al consiglio lo svolgimento di  un'attivita'  ispettiva,  da
eseguire secondo i termini e le modalita' indicate nelle Linee  guida
per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicate sul sito istituzionale
dell'Autorita'. 
  2.  Il  mandato  ispettivo  e'  disposto  con   provvedimento   del
Presidente,  nel  quale  e'  indicata  la  composizione  del   gruppo
ispettivo, l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia
di finanza o  di  altri  organi  dello  Stato,  l'ambito  soggettivo,
l'oggetto dell'accertamento. 
  3. Entro il termine assegnato  per  la  conclusione  dell'attivita'
ispettiva, che comunque non puo' essere superiore a sessanta  giorni,
l'ispettore  redige  la  relazione  contenente  le  risultanze  degli
accertamenti   ispettivi   che   viene   tempestivamente    trasmessa
all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti.