Art. 19 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
  1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi  dell'art.  20,  entro
centottanta giorni decorrenti dalla  data  di  scadenza  del  termine
assegnato nella  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  per  la
presentazione di memorie, salva l'applicazione della  sospensione  di
cui all'art.  18,  sottopone  al  consiglio  per  l'approvazione  una
proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che determinano la decisione  dell'Autorita',
in relazione alle  risultanze  dell'istruttoria,  avente  ad  oggetto
l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 12. 
  2. Il dirigente puo', altresi', adottare una propria nota avente ad
oggetto la comunicazione di presa d'atto della  volonta'  manifestata
dalla  stazione  appaltante  di   rimuovere   le   illegittimita'   e
irregolarita' indicate nella comunicazione di avvio del  procedimento
ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali
illegittimita' e irregolarita'. Tale nota puo' concludere,  anche  in
parte, il procedimento. 
  3. Il dirigente sottopone al consiglio,  con  cadenza  trimestrale,
l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 2.