Art. 19 Conclusione del procedimento 1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi dell'art. 20, entro centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione di memorie, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 18, sottopone al consiglio per l'approvazione una proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Autorita', in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 12. 2. Il dirigente puo', altresi', adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volonta' manifestata dalla stazione appaltante di rimuovere le illegittimita' e irregolarita' indicate nella comunicazione di avvio del procedimento ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimita' e irregolarita'. Tale nota puo' concludere, anche in parte, il procedimento. 3. Il dirigente sottopone al consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 2.