Art. 20 
 
               Comunicazione di risultanze istruttorie 
 
  1. In caso di accertamento di  atti  illegittimi  e  irregolari  di
particolare gravita' o di particolare rilevanza economica e  sociale,
in rapporto  al  valore  del  contratto  e  al  numero  di  operatori
potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento, o  nel  caso  in
cui nel corso dell'attivita' di vigilanza siano emersi  fatti  nuovi,
ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione  di  avvio
il dirigente, prima della conclusione  del  procedimento  finalizzato
alla formale proposta di  delibera  di  cui  all'art.  12,  comma  1,
lettera b), entro il termine di centottanta giorni, decorrenti  dalla
data di scadenza del termine assegnato nella comunicazione  di  avvio
del   procedimento   per   la   presentazione   di   memorie,   salva
l'applicazione della sospensione di cui all'art. 18, puo' predisporre
una Comunicazione di risultanze istruttorie (CRI). 
  2. La CRI e' sottoposta alla preventiva approvazione del consiglio. 
  3.  La  CRI  e'   trasmessa   alla   stazione   appaltante   e   ai
controinteressati. Entro un termine, non inferiore a dieci  giorni  e
non superiore a trenta  giorni,  i  destinatari  della  comunicazione
possono formulare le proprie controdeduzioni  ovvero  manifestare  la
volonta' di conformarsi alle indicazioni in essa contenute. 
  4. La CRI puo' essere effettuata mediante forme di  pubblicita'  di
volta in volta stabilite. 
  5. Il dirigente, entro sessanta giorni  decorrenti  dalla  data  di
scadenza del termine assegnato ai soggetti  interessati  per  fornire
riscontro alla CRI, salva l'applicazione  della  sospensione  di  cui
all'art. 18, sottopone al consiglio per l'approvazione  una  proposta
di delibera nella quale sono indicati i presupposti  di  fatto  e  le
ragioni giuridiche che determinano la  decisione  dell'Autorita',  in
relazione  alle  risultanze  dell'istruttoria,  avente   ad   oggetto
l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b). 
  6. Il dirigente puo', altresi', adottare una propria nota avente ad
oggetto la comunicazione di presa d'atto della  volonta'  manifestata
dalla  stazione  appaltante  di   rimuovere   le   illegittimita'   e
irregolarita' indicate nella CRI ovvero  di  adottare  atti  volti  a
prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimita' e irregolarita'.
Tale nota puo' concludere, anche in parte, il procedimento. 
  7. Il dirigente sottopone al consiglio,  con  cadenza  trimestrale,
l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 6.