Art. 21 Procedimenti in forma semplificata 1. Il procedimento e' concluso in forma semplificata nei seguenti casi: a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento; b) e' possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorita'. 2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un atto di conclusione del procedimento,che puo' sostituire la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 13, di norma entro il termine di centottanta giorni, che decorre, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimita' o irregolarita' di cui all'art. 13, comma 3, e, in caso di segnalazioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, dalla data di ricevimento della segnalazione. 3. Nei casi di particolare rilevanza gli atti dirigenziali di conclusione del procedimento in forma semplificata sono sottoposti alla previa autorizzazione del consiglio. 4. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa trimestralmente il consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo.