Art. 21 
 
                 Procedimenti in forma semplificata 
 
  1. Il procedimento e' concluso in forma semplificata  nei  seguenti
casi: 
    a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto  del  quadro
normativo e giurisprudenziale di riferimento; 
    b) e' possibile  applicare  al  caso  di  specie  una  precedente
pronuncia dell'Autorita'. 
  2. Nei casi di cui al comma 1,  il  dirigente  adotta  un  atto  di
conclusione del procedimento,che puo' sostituire la comunicazione  di
avvio del procedimento di cui all'art. 13, di norma entro il  termine
di centottanta giorni, che decorre, per la vigilanza d'ufficio, dalla
data di perfezionamento dell'atto contenente le  notizie  relative  a
possibili illegittimita' o irregolarita' di cui all'art. 13, comma 3,
e, in caso di segnalazioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, dalla data
di ricevimento della segnalazione. 
  3. Nei casi di  particolare  rilevanza  gli  atti  dirigenziali  di
conclusione del procedimento in forma  semplificata  sono  sottoposti
alla previa autorizzazione del consiglio. 
  4. Il dirigente,  fuori  dai  casi  di  cui  al  comma  3,  informa
trimestralmente il consiglio dei procedimenti conclusi ai  sensi  del
presente articolo.