Art. 22 Comunicazione delle raccomandazioni e verifica della loro attuazione 1. Qualora, con la delibera approvata dal consiglio o con l'atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, siano adottate raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti interessate, a rimuovere le illegittimita' o irregolarita' riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimita' e irregolarita', le raccomandazioni sono comunicate alle parti e pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorita'. Il consiglio puo' inoltre disporne la pubblicazione sul sito della stazione appaltante. 2. La stazione appaltante e' tenuta a comunicare all'Autorita' il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di dieci a un massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento della raccomandazione. 3. In caso di mancato riscontro nei termini di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al competente ufficio dell'Autorita' per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice.