Art. 22 
 
                 Comunicazione delle raccomandazioni 
                  e verifica della loro attuazione 
 
  1. Qualora, con la delibera approvata dal consiglio  o  con  l'atto
dirigenziale di conclusione del procedimento in  forma  semplificata,
siano adottate  raccomandazioni,  rivolte  alle  stazioni  appaltanti
interessate,  a   rimuovere   le   illegittimita'   o   irregolarita'
riscontrate, ovvero ad adottare atti  volti  a  prevenire  il  futuro
ripetersi di tali illegittimita' e irregolarita', le  raccomandazioni
sono comunicate  alle  parti  e  pubblicate  sul  sito  istituzionale
dell'Autorita'. Il consiglio puo' inoltre disporne  la  pubblicazione
sul sito della stazione appaltante. 
  2. La stazione appaltante e' tenuta a comunicare  all'Autorita'  il
proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un  minimo
di dieci a un massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento  della
raccomandazione. 
  3. In caso di  mancato  riscontro  nei  termini  di  cui  al  comma
precedente, il responsabile del procedimento trasmette  gli  atti  al
competente  ufficio  dell'Autorita'  per  l'avvio  del   procedimento
sanzionatorio ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice.