Art. 24 
 
              Vigilanza sulle varianti in corso d'opera 
 
  1. Ai fini dell'attivita' di vigilanza di cui all'art.  106,  comma
14, secondo periodo del codice in tema di varianti in  corso  d'opera
nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,  nelle
concessioni e nei contratti del contraente generale, svolta dall'ANAC
nell'ottica di garantire le finalita' di cui all'art. 213,  comma  3,
lettera b), del codice relativamente all'economicita' dell'esecuzione
dei contratti pubblici e all'accertamento che dalla stessa non derivi
pregiudizio per il pubblico erario, il responsabile del  procedimento
e' tenuto a trasmettere per i contratti pubblici di  importo  pari  o
superiore   alla   soglia   comunitaria,    entro    trenta    giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante, le varianti  in
corso d'opera classificabili ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c)
del codice di importo  eccedente  il  dieci  per  cento  dell'importo
originario del  contratto,  incluse  le  varianti  in  corso  d'opera
riferite  alle  infrastrutture  prioritarie,  secondo  le   modalita'
definite dall'Autorita' con appositi Comunicati e Linee guida. 
  2. L'Ufficio competente, sulla scorta dei dati  acquisiti  e  degli
indicatori definiti dal consiglio dell'Autorita' in sede di direttiva
programmatica  annuale,  elabora  un  programma   di   vigilanza   da
sottoporre all'esame del medesimo consiglio. 
  3.  Qualora  dall'attivita'  di  vigilanza  di  cui  al  comma   2,
eventualmente  esplicata  attraverso  la  richiesta  di  informazioni
documentali integrative, emergano rilevanti irregolarita',  l'ufficio
procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente
regolamento.