Art. 24 Vigilanza sulle varianti in corso d'opera 1. Ai fini dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 106, comma 14, secondo periodo del codice in tema di varianti in corso d'opera nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle concessioni e nei contratti del contraente generale, svolta dall'ANAC nell'ottica di garantire le finalita' di cui all'art. 213, comma 3, lettera b), del codice relativamente all'economicita' dell'esecuzione dei contratti pubblici e all'accertamento che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario, il responsabile del procedimento e' tenuto a trasmettere per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, le varianti in corso d'opera classificabili ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del codice di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, secondo le modalita' definite dall'Autorita' con appositi Comunicati e Linee guida. 2. L'Ufficio competente, sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori definiti dal consiglio dell'Autorita' in sede di direttiva programmatica annuale, elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del medesimo consiglio. 3. Qualora dall'attivita' di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarita', l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.