IL MINISTRO PER I BENI 
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
  Vista  la  direttiva  2014/26/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei  diritti
d'autore e dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per  l'uso  on-line
nel mercato interno; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2015  e,  in
particolare, l'art. 20; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, con il quale  e'
stata attuata la direttiva 2014/26/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei  diritti
d'autore e dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per  l'uso  on-line
nel mercato interno; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,
recante protezione del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi
al suo esercizio; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
n. 59; 
  Visti l'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al
trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali  delle
competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria - in materia di  diritto
d'autore e disciplina della proprieta' letteraria; 
  Vista la legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante:  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista  la  legge  9  gennaio  2008,  n.  2,  recante   disposizioni
concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori; 
  Vista la legge annuale per il mercato e  la  concorrenza  4  agosto
2017, n. 124; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  17
gennaio 2014 sul riordino  della  materia  del  diritto  connesso  al
diritto d'autore, di cui  alla  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014,  n.  171,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici  della  diretta  collaborazione  del  Ministro  dell'organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Considerato che con nota n. 12557  del  20  aprile  2017  l'Ufficio
legislativo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo ha definito le modalita' per l'attuazione degli articoli  27,
45 e 49 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; 
  Stante  la  delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni n. 396/17/CONS inerente l'approvazione del  regolamento
recante «Esercizio delle competenze di cui al decreto legislativo  15
marzo 2017, n. 35, in materia  di  gestione  collettiva  dei  diritti
d'autore e dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per  l'uso  on-line
nel mercato interno»; 
  Tenuto conto dell'istruttoria  condotta  dalla  Direzione  generale
biblioteche istituti culturali e diritto d'autore,  con  il  supporto
del CCPDA, e della documentazione pervenuta dai soggetti  interessati
su richiesta del Presidente del CCPDA prot. 10027 del 19 maggio  2017
e successivamente con nota del 18 ottobre 2017, prot. n. 18837  della
Direzione generale biblioteche ed istituti culturali - servizio II; 
  Considerato  che,  dalle  osservazioni   e   dalla   documentazione
pervenuta  dai  soggetti  consultati,   e'   emersa   prevalentemente
l'esigenza di introdurre un livello  di  regolamentazione  minimo  al
fine di garantire l'autonomia negoziale ed  il  corretto  svolgimento
delle dinamiche concorrenziali e rilevata la necessita' di assicurare
la presenza di strumenti volti a rendere  effettivo  l'esercizio  dei
diritti dei titolari con riguardo ai compensi loro spettanti; 
  Tenuto conto del parere espresso dal  CCPDA  nell'adunanza  del  20
dicembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  per  la   razionale   applicazione   dei   criteri   di
  ripartizione  dei  compensi  dovuti  agli  artisti  interpreti   ed
  esecutori per diritti connessi al  diritto  d'autore  di  cui  alla
  legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. 
 
  1. Fermo restando quanto  disposto  dall'art.  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2014  in  ordine
alla definizione  di  artista  primario  e  comprimario  nel  settore
musicale e nel settore delle opere cinematografiche o assimilate, gli
organismi  di  gestione  collettiva  e   le   entita'   di   gestione
indipendente, di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  15  marzo
2017,  n.  35,  che  svolgono  attivita'  di  amministrazione  e   di
intermediazione dei diritti connessi  al  diritto  d'autore,  nonche'
l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  ricevono  entro
trenta  giorni,  decorrenti  dalla  data   di   prima   utilizzazione
dell'opera, dal produttore o suo avente causa,  anche  attraverso  le
associazioni   di   categoria,   l'elenco   dei   fonogrammi,   opere
cinematografiche o assimilate da esso  prodotte  o  distribuite,  con
l'indicazione e la qualificazione di primario  e  comprimario,  degli
artisti interpreti o esecutori che vi hanno preso parte. 
  2. Per le opere prodotte antecedentemente alla  data  del  presente
decreto, l'obbligo di comunicazione e' assolto  entro  trenta  giorni
dalla data della relativa richiesta formulata da ciascun organismo di
gestione collettiva o entita' di gestione indipendente. 
  3. In caso di erronea o mancata comunicazione dei dati  di  cui  ai
commi 1 e 2, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  applica
le sanzioni di cui all'art. 41, comma 1, del decreto  legislativo  15
marzo 2017, n. 35, in materia  di  gestione  collettiva  dei  diritti
d'autore e dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per  l'uso  on-line
nel mercato interno, secondo le modalita' previste  dall'art.  6  del
regolamento approvato con delibera n. 396/17/CONS.