Art. 2 
 
Criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli  artisti  interpreti
  ed esecutori per diritti connessi al diritto d'autore di  cui  alla
  legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. 
 
  1. Al fine di garantire  l'effettiva  riscossione  da  parte  degli
artisti del compenso dovuto dagli utilizzatori, nei  casi  in  cui  i
compensi  inerenti  il  medesimo  fonogramma  o  la  medesima   opera
cinematografica  o  assimilata  siano  dovuti   ad   aventi   diritto
appartenenti a diversi organismi di gestione collettiva o entita'  di
gestione indipendente, gli organismi  di  gestione  collettiva  e  le
entita' di gestione  indipendente  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo  15  marzo  2017,  n.  35,  che  svolgono  attivita'   di
amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al  diritto
d'autore, concludono accordi sulle condizioni, modalita' e criteri di
ripartizione dei compensi dovuti ai rispettivi mandanti. 
  2. In difetto degli accordi di  cui  al  comma  1,  le  condizioni,
modalita'  e  criteri  di  ripartizione  dei  compensi  dovuti   sono
stabiliti con la procedura di cui all'art. 4 del decreto  legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 
  3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, gli organismi  di
gestione collettiva e le entita'  di  gestione  indipendente  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, riservano  a
ciascun artista interprete o esecutore comprimario  non  meno  di  un
quinto del compenso riconosciuto a ciascun artista primario. La quota
complessivamente  riconosciuta  a  tutti  gli  artisti  interpreti  o
esecutori  comprimari  non  puo'  superare  il   cinquanta   percento
dell'importo  dovuto  alla  totalita'  degli  artisti  interpreti   o
esecutori primari e comprimari. 
  4. Ai fini di quanto previsto all'art. 40 del  decreto  legislativo
15 marzo 2017, n. 35, gli accordi di cui al comma 1,  ovvero  l'esito
delle  procedure  di  cui  all'art.   4   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, sono notificati dai  soggetti
legittimati all'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  e  da
questa resi accessibili,  nonche'  pubblicati  sul  sito  di  ciascun
organismo di gestione collettiva ed entita' di gestione  indipendente
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.