Art. 2 Criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori per diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. 1. Al fine di garantire l'effettiva riscossione da parte degli artisti del compenso dovuto dagli utilizzatori, nei casi in cui i compensi inerenti il medesimo fonogramma o la medesima opera cinematografica o assimilata siano dovuti ad aventi diritto appartenenti a diversi organismi di gestione collettiva o entita' di gestione indipendente, gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, concludono accordi sulle condizioni, modalita' e criteri di ripartizione dei compensi dovuti ai rispettivi mandanti. 2. In difetto degli accordi di cui al comma 1, le condizioni, modalita' e criteri di ripartizione dei compensi dovuti sono stabiliti con la procedura di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, riservano a ciascun artista interprete o esecutore comprimario non meno di un quinto del compenso riconosciuto a ciascun artista primario. La quota complessivamente riconosciuta a tutti gli artisti interpreti o esecutori comprimari non puo' superare il cinquanta percento dell'importo dovuto alla totalita' degli artisti interpreti o esecutori primari e comprimari. 4. Ai fini di quanto previsto all'art. 40 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, gli accordi di cui al comma 1, ovvero l'esito delle procedure di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, sono notificati dai soggetti legittimati all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e da questa resi accessibili, nonche' pubblicati sul sito di ciascun organismo di gestione collettiva ed entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.