Art. 2 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i
primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle
persone e alla tutela dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  le
attivita' di cui all'art. 1 sono realizzate e gestite in modo da: 
    a) minimizzare le cause di incendio e di esplosione; 
    b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; 
    c) limitare, in caso di evento incidentale, danni  ad  edifici  o
locali contigui; 
    d)  permettere  ai  soccorritori  di  operare  in  condizioni  di
sicurezza.