Art. 3 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,  del
soccorso pubblico  e  della  difesa  civile,  di  seguito  denominato
Dipartimento,  e'   nominata   una   commissione   esaminatrice   per
l'attribuzione   del    punteggio    nonche'    per    l'accertamento
dell'idoneita'. 
  2. La commissione e' presieduta da un dirigente  di  qualifica  non
inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale  ed  e'
composta da un numero di componenti, non inferiore a tre, in servizio
nel Dipartimento e appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale,
al  ruolo  ginnico-sportivo  del  Corpo  nazionale  e  alla  carriera
prefettizia. 
  3. Le funzioni di segretario della commissione sono  svolte  da  un
appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, non inferiore a quello dei
collaboratori e dei  sostituti  direttori  amministrativo  contabili,
ovvero  da  un  appartenente  ai  ruoli  dell'amministrazione  civile
dell'interno con la  qualifica  equiparata,  in  servizio  presso  il
Dipartimento. 
  4. Per ipotesi di assenza o impedimento del presidente,  di  uno  o
piu' componenti e del segretario della commissione,  e'  prevista  la
nomina dei relativi supplenti,  da  effettuarsi  con  il  decreto  di
nomina della commissione medesima.