Art. 3 Commissione esaminatrice 1. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e' nominata una commissione esaminatrice per l'attribuzione del punteggio nonche' per l'accertamento dell'idoneita'. 2. La commissione e' presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento e appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale e alla carriera prefettizia. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, non inferiore a quello dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo contabili, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con la qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento. 4. Per ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, e' prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima.