Art. 5 
 
                     Accertamento dell'idoneita' 
 
  1. Secondo l'ordine della graduatoria  finale  per  ciascuna  delle
annualita' previste dall'art. 1, comma 287, della legge  27  dicembre
2017, n. 205, nonche' secondo  l'ordine  della  graduatoria  riferita
alle unita' cinofile, i candidati sono convocati  per  l'accertamento
dell'idoneita'  da  parte  della  commissione  esaminatrice.  Per  le
annualita' successive  alla  prima  la  commissione  esaminatrice  e'
nominata secondo i criteri stabiliti dall'art. 3. 
  2. La prova di capacita' operativa, anche allo scopo  di  garantire
la propria e l'altrui incolumita' nei servizi operativi,  e'  diretta
ad accertare l'efficienza fisica per l'esercizio delle  funzioni  del
ruolo dei vigili del fuoco,  pure  con  riferimento  all'utilizzo  di
attrezzature e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacita'
pratica, di forza,  di  equilibrio,  di  coordinazione,  di  reazione
motoria e di acquaticita'. La tipologia della  prova  e  le  relative
modalita' di esecuzione sono specificate nel bando di concorso. 
  3. I candidati si presentano all'accertamento dell'idoneita' muniti
di certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica,  dal
quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica  di
attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti  enti:
azienda  sanitaria  locale,  federazione  medico  sportiva  italiana,
centro convenzionato con la  federazione  medico  sportiva  italiana,
ambulatorio o studio autorizzato dalla  regione  di  appartenenza.  I
certificati  devono  essere  rilasciati  in  data   non   antecedente
a quarantacinque  giorni  dall'effettuazione  dell'accertamento.   La
mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del
candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione  dalla
procedura speciale di reclutamento. 
  4. Il  mancato  superamento  della  prova  di  capacita'  operativa
comporta  l'esclusione  dalla  procedura  speciale  di  reclutamento,
nonche' determina gli effetti di cui  all'art.  20  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all'art. 12  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.