Art. 3 Disposizioni applicative degli interventi 1. Per attivare gli interventi di cui all'art. 2, le regioni interessate individuano i territori sulla base delle restrizioni alle attivita' di allevamento imposte dalle competenti autorita' sanitarie con l'istituzione delle zone di protezione, di sorveglianza e di ulteriore restrizione, e deliberano, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'individuazione dei territori con la proposta, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso. 2. Le regioni individuano gli interventi ammissibili all'aiuto fra quelli previsti all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, citato nelle premesse. Gli interventi sono attuati coerentemente all'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, calcolando l'aiuto sulla base di parametri ed indici prestabiliti. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dichiara, entro trenta giorni dalla richiesta delle Regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalita' dell'evento, individuando i territori danneggiati con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Le domande di intervento da parte delle imprese di cui all'art. 2, comma 3, sono presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di declaratoria di cui al comma 3. 5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni interessate, tenuto conto della priorita' della destinazione delle risorse alle imprese ubicate nelle aree con maggiore densita' di allevamenti, sulla base dei danni subiti dalle imprese a seguito dell'adozione, da parte delle autorita' competenti, di misure pubbliche di prevenzione contro l'influenza aviaria, dispone con proprio decreto il piano di riparto delle somme da prelevare dal Fondo per l'emergenza avicola da trasferire alle regioni, secondo le modalita' di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni. 6. Le regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, destinano le risorse agli interventi di cui al comma 2, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo la cui attivita' e' limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia nei limiti del precedente art. 2, comma 2 del presente decreto. 7. Gli aiuti sono pagati dalla regione direttamente all'azienda interessata o ad un'associazione o organizzazione di produttori di cui l'azienda e' socia. Se gli aiuti sono versati ad un'associazione o organizzazione di produttori, il loro importo non puo' superare l'importo cui e' ammissibile l'azienda.