Art. 3 
 
              Disposizioni applicative degli interventi 
 
  1. Per attivare gli  interventi  di  cui  all'art.  2,  le  regioni
interessate individuano i territori sulla base delle restrizioni alle
attivita' di allevamento imposte dalle competenti autorita' sanitarie
con l'istituzione delle zone di  protezione,  di  sorveglianza  e  di
ulteriore restrizione, e deliberano, entro il termine  perentorio  di
novanta giorni dalla pubblicazione del presente  provvedimento  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  l'individuazione  dei
territori con la proposta,  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali   di   declaratoria   della   eccezionalita'
dell'evento stesso. 
  2. Le regioni individuano gli interventi ammissibili all'aiuto  fra
quelli previsti all'art. 5, comma 2 del  decreto  legislativo  n.  29
marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni,  citato
nelle premesse. Gli interventi sono attuati coerentemente all'art. 26
del regolamento (UE) n. 702/2014, calcolando l'aiuto  sulla  base  di
parametri ed indici prestabiliti. 
  3. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
dichiara,  entro  trenta  giorni  dalla   richiesta   delle   Regioni
interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalita' dell'evento,
individuando i territori danneggiati con pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  4. Le domande di intervento da parte delle imprese di cui  all'art.
2, comma 3, sono presentate alle autorita' regionali competenti entro
il  termine  perentorio  di  quarantacinque  giorni  dalla  data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto di declaratoria di cui al comma 3. 
  5. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
sentite le regioni interessate, tenuto conto  della  priorita'  della
destinazione delle  risorse  alle  imprese  ubicate  nelle  aree  con
maggiore densita' di allevamenti, sulla base dei danni  subiti  dalle
imprese a seguito dell'adozione, da parte delle autorita' competenti,
di  misure  pubbliche  di  prevenzione  contro  l'influenza  aviaria,
dispone con proprio decreto  il  piano  di  riparto  delle  somme  da
prelevare dal  Fondo  per  l'emergenza  avicola  da  trasferire  alle
regioni,  secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  6  del   decreto
legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni. 
  6.  Le  regioni,  tenuto  conto  delle  esigenze  e  dell'efficacia
dell'intervento, destinano le risorse agli interventi di cui al comma
2, a favore delle imprese agricole operanti nel  settore  avicolo  la
cui attivita' e' limitata o  impedita  dalle  prescrizioni  sanitarie
adottate per impedire la diffusione della  malattia  nei  limiti  del
precedente art. 2, comma 2 del presente decreto. 
  7. Gli aiuti sono pagati  dalla  regione  direttamente  all'azienda
interessata o ad un'associazione o organizzazione  di  produttori  di
cui l'azienda e' socia. Se gli aiuti sono versati ad  un'associazione
o organizzazione di produttori, il loro  importo  non  puo'  superare
l'importo cui e' ammissibile l'azienda.